Art. 12.
                          Entrata in vigore
 
  1.  La  presente  legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 17 dicembre 1996
                              Falconio