Art. 2.
               Istituzione del Fondo sociale regionale
 
  1.  E' istituito il "Fondo sociale regionale per l'espletamento dei
servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale".  Nel
fondo confluiscono:
   a)  le  risorse  finanziarie  previste  dalle   specifiche   leggi
regionali    per   la   realizzazione   di   interventi   e   servizi
socio-assistenziali a  favore  delle  popolazioni  in  situazioni  di
svantaggio o a rischio delle stesse;
   b) gli stanziamenti statali e comunitari.
  2. Il Fondo e' suddiviso in quote percentuali distinte in relazione
alle seguenti aree di interventi:
   a) il 60% per servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali;
   b)  il  37%  per interventi sociali e socio-assistenziali previsti
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 a favore dei  soggetti  portatori
di handicaps;
   c)  il  3%  per  l'attuazione  di  progetti sperimentali diretti a
favorire  l'inserimento  sociale  delle  persone  in  situazioni   di
svantaggio.