Art. 2. Istituzione del Fondo sociale regionale 1. E' istituito il "Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale". Nel fondo confluiscono: a) le risorse finanziarie previste dalle specifiche leggi regionali per la realizzazione di interventi e servizi socio-assistenziali a favore delle popolazioni in situazioni di svantaggio o a rischio delle stesse; b) gli stanziamenti statali e comunitari. 2. Il Fondo e' suddiviso in quote percentuali distinte in relazione alle seguenti aree di interventi: a) il 60% per servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali; b) il 37% per interventi sociali e socio-assistenziali previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 a favore dei soggetti portatori di handicaps; c) il 3% per l'attuazione di progetti sperimentali diretti a favorire l'inserimento sociale delle persone in situazioni di svantaggio.