Art. 3.
              Accesso e modalita' di gestione del Fondo
 
  1.   Il  Fondo  di  cui  al  precedente  art.  2  viene  ripartito,
annualmente,  dalla  Giunta  regionale,  tra  i  Comuni,  singoli   o
associati,  che  presentano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni
anno, il programma delle attivita' sociali e  socio-assistenziali  da
realizzare nell'anno successivo.
  2. Il programma di cui al precedente comma deve essere corredato:
   a)  dal piano finanziario contenente l'indicazione delle entrate e
delle spese previste per ciascuna delle aree  di  intervento  di  cui
all'articolo 2, comma 2;
   b)  dalla  illustrazione  delle  modalita'  di  svolgimento  delle
attivita' e dei servizi.
  3. I programmi possono essere redatti e gestiti in forma  associata
da  tutti  i  Comuni,  o  parte  di  essi,  ricompresi  negli  ambiti
territoriali coincidenti con i distretti sanitari di base.
  4.  Per  i  Comuni  montani  gli  ambiti  territoriali  di  cui  al
precedente comma possono essere rappresentati  anche  dal  territorio
della Comunita' montana di appartenenza.