Art. 3. Accesso e modalita' di gestione del Fondo 1. Il Fondo di cui al precedente art. 2 viene ripartito, annualmente, dalla Giunta regionale, tra i Comuni, singoli o associati, che presentano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle attivita' sociali e socio-assistenziali da realizzare nell'anno successivo. 2. Il programma di cui al precedente comma deve essere corredato: a) dal piano finanziario contenente l'indicazione delle entrate e delle spese previste per ciascuna delle aree di intervento di cui all'articolo 2, comma 2; b) dalla illustrazione delle modalita' di svolgimento delle attivita' e dei servizi. 3. I programmi possono essere redatti e gestiti in forma associata da tutti i Comuni, o parte di essi, ricompresi negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari di base. 4. Per i Comuni montani gli ambiti territoriali di cui al precedente comma possono essere rappresentati anche dal territorio della Comunita' montana di appartenenza.