Art. 4.
        Criteri di Ripartizione della quota per l'erogazione
       dei servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali
 
  1.   La  quota  destinata  alla  erogazione  dei  servizi  e  delle
prestazioni sociali e socio-assistenziali da parte dei  Comuni  viene
ripartita come segue:
   a)    il    40%    in   ragione   delle   rispettive   popolazioni
ultrasessantacinquenne a minorenne,  risultanti  dai  dati  ufficiali
ISTAT  del  penultimo  anno  precedente  a  quello della ripartizione
stessa;
   b) il 10% in ragione della quota di spesa prevista  dal  Comune  a
proprio carico;
   c)  il  40%  fra  i Comuni che attuano gli interventi previsti dai
seguenti punti 1 e 2, in proporzione al numero degli utenti  indicati
nel programma di cui all'art. 3, comma 1:
    1)  il  servizio  di  assistenza domiciliare previsto dall'art. 5
della L.R. 16 settembre 1982, n. 75 e  dall'art.  12  della  L.R.  14
febbraio 1989, n. 15;
    2)  l'istituzione  e la gestione di centri diurni di cui all'art.
7 della L.R. 16 settembre 1982, n. 75 ed all'art. 13  della  L.R.  14
febbraio 1989, n. 15.
   d) il 10% fra i Comuni che gestiscono in forma associata, in tutto
o  in  parte,  i  servizi  e  le  prestazioni socio-assistenziali, in
proporzione  ai  corrispondenti  importi  di   spesa   previsti   nel
programma.  In  caso  di  mancata  assegnazione,  la  ripartizione e'
effettuata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a).