Art. 4. Criteri di Ripartizione della quota per l'erogazione dei servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali 1. La quota destinata alla erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-assistenziali da parte dei Comuni viene ripartita come segue: a) il 40% in ragione delle rispettive popolazioni ultrasessantacinquenne a minorenne, risultanti dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione stessa; b) il 10% in ragione della quota di spesa prevista dal Comune a proprio carico; c) il 40% fra i Comuni che attuano gli interventi previsti dai seguenti punti 1 e 2, in proporzione al numero degli utenti indicati nel programma di cui all'art. 3, comma 1: 1) il servizio di assistenza domiciliare previsto dall'art. 5 della L.R. 16 settembre 1982, n. 75 e dall'art. 12 della L.R. 14 febbraio 1989, n. 15; 2) l'istituzione e la gestione di centri diurni di cui all'art. 7 della L.R. 16 settembre 1982, n. 75 ed all'art. 13 della L.R. 14 febbraio 1989, n. 15. d) il 10% fra i Comuni che gestiscono in forma associata, in tutto o in parte, i servizi e le prestazioni socio-assistenziali, in proporzione ai corrispondenti importi di spesa previsti nel programma. In caso di mancata assegnazione, la ripartizione e' effettuata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a).