Art. 5. Criteri di ripartizione della quota per interventi sociali e socio-assistenziali a favore dei portatori di handicaps 1. La ripartizione della quota assegnata per gli interventi sociali e socio-assistenziali previsti dalla legge 104/1992 a favore dei soggetti portatori di handicaps, di cui all'art. 2, comma 2. lett. b) della presente legge, viene effettuata fra tutti i comuni come segue: a) il 20% in proporzione alla popolazione residente nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; b) il 10% fra i Comuni che attuano in forma associata, in tutto o in parte, gli interventi di cui al presente articolo, in proporzione ai corrispondenti importi di spesa previsti nel programma. In caso di mancata assegnazione la ripartizione e' effettuata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a); c) il 70% in proporzione al numero dei soggetti riconosciuti portatori di handicaps assistiti dai servizi nell'anno antecedente, in ciascun Comune. 2. I criteri di ripartizione della quota, di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, sono cumulabili.