Art. 5.
     Criteri di ripartizione della quota per interventi sociali
      e socio-assistenziali a favore dei portatori di handicaps
 
  1. La ripartizione della quota assegnata per gli interventi sociali
e socio-assistenziali previsti dalla  legge  104/1992  a  favore  dei
soggetti  portatori  di  handicaps, di cui all'art. 2, comma 2. lett.
b) della presente legge, viene effettuata fra  tutti  i  comuni  come
segue:
   a)  il 20% in proporzione alla popolazione residente nel penultimo
anno antecedente a quello della devoluzione;
   b) il 10% fra i Comuni che attuano in forma associata, in tutto  o
in  parte, gli interventi di cui al presente articolo, in proporzione
ai corrispondenti importi di spesa previsti nel programma. In caso di
mancata assegnazione la ripartizione e'  effettuata  con  gli  stessi
criteri di cui alla precedente lettera a);
   c)  il  70%  in  proporzione  al  numero dei soggetti riconosciuti
portatori di handicaps assistiti dai servizi  nell'anno  antecedente,
in ciascun Comune.
  2.  I  criteri di ripartizione della quota, di cui alle lettere a),
b) e c) del comma precedente, sono cumulabili.