Art. 6.
            Criteri di ripartizione della quota destinata
             al finanziamento dei progetti sperimentali
 
  1.  La quota prevista dall'art. 2, 2 comma - lett. c), e' destinata
al  finanziamento  di  progetti  sperimentali  diretti   a   favorire
l'inserimento sociale delle persone in situazioni di svantaggio.
  2.  La Giunta regionale provvede al riparto ed all'assegnazione del
contributo in esecuzione dei criteri stabiliti nel regolamento di cui
al successivo art. 8.