Art. 6. Criteri di ripartizione della quota destinata al finanziamento dei progetti sperimentali 1. La quota prevista dall'art. 2, 2 comma - lett. c), e' destinata al finanziamento di progetti sperimentali diretti a favorire l'inserimento sociale delle persone in situazioni di svantaggio. 2. La Giunta regionale provvede al riparto ed all'assegnazione del contributo in esecuzione dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al successivo art. 8.