Art. 7.
                   Limite del contributo regionale
 
  1. L'importo del  contributo  complessivo,  determinato  secondo  i
criteri  di cui agli artt. 4 e 5, non puo' superare l'ammontare delle
risorse finanziarie proprie dei Comuni previste dal piano finanziario
di cui all'art. 3, comma 2.
  2. Nella ipotesi  di  contribuzione  regionale  di  minore  entita'
rispetto  alla  previsione  del  programma,  i  Comuni procedono alla
revisione del programma stesso per adeguarlo alle  risorse  regionali
attribuite,  nel  rispetto,  comunque,  di  quanto stabilito al comma
precedente.