Art. 7. Limite del contributo regionale 1. L'importo del contributo complessivo, determinato secondo i criteri di cui agli artt. 4 e 5, non puo' superare l'ammontare delle risorse finanziarie proprie dei Comuni previste dal piano finanziario di cui all'art. 3, comma 2. 2. Nella ipotesi di contribuzione regionale di minore entita' rispetto alla previsione del programma, i Comuni procedono alla revisione del programma stesso per adeguarlo alle risorse regionali attribuite, nel rispetto, comunque, di quanto stabilito al comma precedente.