Art. 8.
                        Modalita' di utilizzo
 
  1. Il Consiglio regionale adotta il  regolamento  per  l'attuazione
della presente legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
  2.  I  Comuni,  singoli  o  associati,  provvedono  a presentare il
rendiconto  delle  spese  sostenute  entro  il  31  marzo   dell'anno
successivo  a  quello di riferimento del programma, secondo criteri e
modalita' stabiliti con il regolamento di cui al comma precedente.