Art. 8. Modalita' di utilizzo 1. Il Consiglio regionale adotta il regolamento per l'attuazione della presente legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. 2. I Comuni, singoli o associati, provvedono a presentare il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del programma, secondo criteri e modalita' stabiliti con il regolamento di cui al comma precedente.