Art. 9.
                          Norme transitorie
 
  1. Il termine previsto dal precedente  art.  3,  comma  1,  per  la
presentazione  del  programma,  relativamente  al  solo anno 1997, e'
stabilito in 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di
cui all'art.  8, comma 1.
  2. I Comuni che  hanno  avanzato  richiesta  di  finanziamento  dei
progetti-obiettivo  presentati  ai  sensi  dell'art.  1  della L.R. 7
settembre 1993, n. 48, per il triennio  1997/1999,  partecipano  alla
ripartizione  della  quota prevista dal comma 1, lett. c) dell'art. 4
della  presente  legge  purche'  detti  interventi  siano  ricompresi
nell'ambito  dei  programmi  da  presentare  ai sensi del comma 1 del
presente articolo.
  3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 e  sino  all'entrata
in  vigore  del Piano sociale regionale e delle relative disposizioni
attuative,   per   assicurare   la   continuita'   delle    attivita'
socio-assistenziali,  le Aziende U.S.L. continuano ad erogare servizi
e prestazioni a favore dei soggetti portatori di  handicaps,  con  le
modalita'  organizzative  e  gestionali  previste  e finanziate dalle
leggi  regionali 20 giugno 1980, n. 60 e 28 agosto 1981, n. 34 e loro
successive modificazioni ed integrazioni.