Art. 9. Norme transitorie 1. Il termine previsto dal precedente art. 3, comma 1, per la presentazione del programma, relativamente al solo anno 1997, e' stabilito in 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 8, comma 1. 2. I Comuni che hanno avanzato richiesta di finanziamento dei progetti-obiettivo presentati ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 settembre 1993, n. 48, per il triennio 1997/1999, partecipano alla ripartizione della quota prevista dal comma 1, lett. c) dell'art. 4 della presente legge purche' detti interventi siano ricompresi nell'ambito dei programmi da presentare ai sensi del comma 1 del presente articolo. 3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 e sino all'entrata in vigore del Piano sociale regionale e delle relative disposizioni attuative, per assicurare la continuita' delle attivita' socio-assistenziali, le Aziende U.S.L. continuano ad erogare servizi e prestazioni a favore dei soggetti portatori di handicaps, con le modalita' organizzative e gestionali previste e finanziate dalle leggi regionali 20 giugno 1980, n. 60 e 28 agosto 1981, n. 34 e loro successive modificazioni ed integrazioni.