(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24
                        del 23 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione Abruzzo promuove interventi localizzati nei territori
dei Parchi nazionali e nelle aree contigue d'Abruzzo, del Gran  Sasso
-  Monti della Laga e della Maiella e del Parco regionale del Sirente
Velino  nonche'  delle  riserve  naturali  istituite  dalla  Regione,
finalizzati a suscitare e sostenere l'azione di forze imprenditoriali
giovanili,  idonea  a  generare  occasioni di sviluppo economico e di
crescita occupazionale, compatibili con  l'esigenza  di  tutelare  le
peculiari caratteristiche ambientali dei luoghi di riferimento.
  2.  Sostiene  altresi'  iniziative  di lavori socialmente utili, da
attuare  nel  medesimo  contesto   territoriale,   finalizzati   alla
valorizzazione e alla manutenzione dell'ambiente naturale.
  3.  La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, con proprio atto deliberativo, su proposta  del
Settore   competente,   individua  i  Comuni  i  cui  territori  sono
ricompresi nelle aree dei parchi e delle riserve di cui al  comma  1.
Tale  prospetto  viene  aggiornato  in  presenza  di  norme di organi
competenti  che  istituiscano  nuovi  parchi  e   nuove   riserve   o
modifichino quelle esistenti.