(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 23 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Abruzzo promuove interventi localizzati nei territori dei Parchi nazionali e nelle aree contigue d'Abruzzo, del Gran Sasso - Monti della Laga e della Maiella e del Parco regionale del Sirente Velino nonche' delle riserve naturali istituite dalla Regione, finalizzati a suscitare e sostenere l'azione di forze imprenditoriali giovanili, idonea a generare occasioni di sviluppo economico e di crescita occupazionale, compatibili con l'esigenza di tutelare le peculiari caratteristiche ambientali dei luoghi di riferimento. 2. Sostiene altresi' iniziative di lavori socialmente utili, da attuare nel medesimo contesto territoriale, finalizzati alla valorizzazione e alla manutenzione dell'ambiente naturale. 3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto deliberativo, su proposta del Settore competente, individua i Comuni i cui territori sono ricompresi nelle aree dei parchi e delle riserve di cui al comma 1. Tale prospetto viene aggiornato in presenza di norme di organi competenti che istituiscano nuovi parchi e nuove riserve o modifichino quelle esistenti.