Art. 11. Norma finanziaria 1. L'onere complessivamente derivante dalla presente legge e' valutato in lire 5.000.000.000. 2. Alla spesa, cosi' come quantificata al comma 1, si provvede con un intervento programmatico da eseguire nel biennio 1996/1997, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81. 3. Per l'anno '96, la spesa prevista e' di lire 1.800.000.000, alla cui copertura si provvede: quanto a lire 1.300.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilita' impegnabili iscritte sul Cap. 22430 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996; quanto a lire 500.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilita' impegnabili iscritte sul Cap. 22433 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996. 4. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio in corso e' istituito ed iscritto il seguente capitolo: Cap. 22315 (di nuova istituzione ed iscrizione al Settore 2, Titolo 2, Ctg. 3, Sez. 8), denominato "Interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile e misure per la tutela della occupazione nel territorio dei Parchi nazionali, regionale e delle Riserve naturali, istituite con legge regionale", con uno stanziamento per competenza e cassa di lire 1.800.000.000 Fondo statali. 5. La rimanente somma, fino a concorrenza dell'onere complessivo di cui al comma 1, sara' iscritta sui corrispondenti capitoli del pertinente Bilancio relativo al 1997, rinviando alla legge di approvazione del documento previsionale del medesimo esercizio l'iscrizione della quota relativa. 6. Gli oneri di cui al comma precedente relativi al 1997 trovano copertura finanziaria, per l'importo di lire 3.200.000.000, mediante utilizzazione delle disponibilita' di cui al cap. 22433 (Fondi statali). 7. Le azioni di cui all'art. 10 - comma 1 - incidono sulle risorse che lo Schema di Piano delle Attivita' formative per l'anno '97 destina agli interventi di formazione continua per i lavoratori delle P.M.I. 8. Gli oneri relativi alla Convenzione di cui all'art. 10 - comma 2 - stimati in lire quarantacinque milioni complessivi, trovano copertura sul capitolo di spesa dell'Esercizio in corso istituito ai sensi del precedente comma 4. 9. Il costo del funzionamento del Comitato di cui all'art. 7 c. 1 e' ricompreso nella quota parte dello stanziamento annuale destinata al finanziamento delle iniziative imprenditoriali giovanili. Con atto dirigenziale e' determinata la misura del compenso spettante ai componenti del Comitato di estrazione esterna alla Regione, pari ai 2/3 di quello riconosciuto per le valutazioni dei progetti presentati ai sensi della L.R. 14 settembre 1994, n. 61.