Art. 11.
                          Norma finanziaria
 
  1. L'onere  complessivamente  derivante  dalla  presente  legge  e'
valutato in lire 5.000.000.000.
  2.  Alla spesa, cosi' come quantificata al comma 1, si provvede con
un intervento programmatico da eseguire  nel  biennio  1996/1997,  ai
sensi  dell'art. 11 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre
1977, n. 81.
  3. Per l'anno '96, la spesa prevista e' di lire 1.800.000.000, alla
cui copertura si provvede:
   quanto  a  lire   1.300.000.000   mediante   utilizzazione   delle
disponibilita'  impegnabili  iscritte  sul  Cap. 22430 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996;
   quanto   a   lire   500.000.000   mediante   utilizzazione   delle
disponibilita' impegnabili iscritte sul Cap.  22433  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.
  4.   Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Bilancio  per
l'esercizio in corso e' istituito ed iscritto il seguente capitolo:
  Cap. 22315 (di nuova istituzione ed iscrizione al Settore 2, Titolo
2,   Ctg.   3,   Sez.   8),   denominato   "Interventi   a   sostegno
dell'imprenditoria giovanile e misure per la tutela della occupazione
nel  territorio  dei  Parchi  nazionali,  regionale  e  delle Riserve
naturali, istituite con legge regionale", con  uno  stanziamento  per
competenza e cassa di lire 1.800.000.000 Fondo statali.
  5. La rimanente somma, fino a concorrenza dell'onere complessivo di
cui  al  comma  1,  sara'  iscritta  sui  corrispondenti capitoli del
pertinente  Bilancio  relativo  al  1997,  rinviando  alla  legge  di
approvazione   del  documento  previsionale  del  medesimo  esercizio
l'iscrizione della quota relativa.
  6. Gli oneri di cui al comma precedente relativi  al  1997  trovano
copertura  finanziaria, per l'importo di lire 3.200.000.000, mediante
utilizzazione delle  disponibilita'  di  cui  al  cap.  22433  (Fondi
statali).
  7.  Le azioni di cui all'art. 10 - comma 1 - incidono sulle risorse
che lo Schema di Piano  delle  Attivita'  formative  per  l'anno  '97
destina agli interventi di formazione continua per i lavoratori delle
P.M.I.
  8. Gli oneri relativi alla Convenzione di cui all'art. 10 - comma 2
-   stimati  in  lire  quarantacinque  milioni  complessivi,  trovano
copertura sul capitolo di spesa dell'Esercizio in corso istituito  ai
sensi del precedente comma 4.
  9.  Il costo del funzionamento del Comitato di cui all'art. 7 c.  1
e' ricompreso nella quota parte dello stanziamento annuale  destinata
al finanziamento delle iniziative imprenditoriali giovanili. Con atto
dirigenziale  e'  determinata  la  misura  del  compenso spettante ai
componenti del Comitato di estrazione esterna alla Regione,  pari  ai
2/3 di quello riconosciuto per le valutazioni dei progetti presentati
ai sensi della L.R. 14 settembre 1994, n. 61.