Art. 14.
                               Urgenza
 
  1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra  in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 17 dicembre 1996
                              Falconio
------
  (Omissis).