Art. 3.
                      Lavori socialmente utili
              finalizzati alla manutenzione ambientale
 
  1. La Regione Abruzzo concorre altresi' alla copertura  finanziaria
dei  progetti  di lavori socialmente utili, rivolti alle categorie di
destinatari individuabili sulla scorta  della  normativa  statale  di
riferimento,  proposti dagli Enti Parco, ovvero dalle Amministrazioni
provinciali o  dalle  Comunita'  montane  e  dai  Comuni  per  quanto
riguarda  le riserve regionali, acquisito il parere di compatibilita'
con le norme di salvaguardia rilasciato dall'Ente Parco  o  dall'Ente
gestore  della  Riserva  naturale  competenti;  i proponenti potranno
avvalersi del supporto progettuale della Agenzia per l'impiego.
  2.  Il  concorso  finanziario   regionale   e'   subordinato   alla
contestuale  assunzione,  da  parte  del proponente, di una quota non
inferiore al 30% del costo del sussidio;  le  iniziative  di  cui  al
presente articolo devono essere riconducibili alle seguenti tipologie
progettuali,  da  attivare  nel territorio dei Parchi e delle Riserve
naturali di cui all'art. 1:
   a)  manutenzione  ed  adeguamento  dei  sentieri  e   delle   aree
attrezzate,  ed apposizione della segnaletica idonea a consentirne la
fruizione turistica;
   b) realizzazione di itinerari protetti per soggetti  portatori  di
minorazioni psicofisiche e sensoriali;
   c)  pulizia  delle  sponde  e  degli  alvei  dei fiumi dai rifiuti
abbandonati, e realizzazione di  interventi  volti  a  rimuovere  gli
sbarramenti  che  ostacolano,  nei  corsi  d'acqua,  il passaggio dei
pesci;
   d) attivita' di supporto alla realizzazione di orti  botanici,  di
aree  faunistiche,  o di interventi mirati alla conservazione in situ
dei genotipi;
   e)  ulteriori  attivita'  di  supporto al funzionamento degli Enti
Parco, con particolare riguardo a quelle di relazione con l'utenza ed
al monitoraggio ambientale.
  3. Il  concorso  finanziario  regionale,  nella  misura  risultante
dall'applicazione  degli  artt.  11-12,  si realizza con le modalita'
specificate nell'art.  1 c. 20 del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
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