Art. 3. Lavori socialmente utili finalizzati alla manutenzione ambientale 1. La Regione Abruzzo concorre altresi' alla copertura finanziaria dei progetti di lavori socialmente utili, rivolti alle categorie di destinatari individuabili sulla scorta della normativa statale di riferimento, proposti dagli Enti Parco, ovvero dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunita' montane e dai Comuni per quanto riguarda le riserve regionali, acquisito il parere di compatibilita' con le norme di salvaguardia rilasciato dall'Ente Parco o dall'Ente gestore della Riserva naturale competenti; i proponenti potranno avvalersi del supporto progettuale della Agenzia per l'impiego. 2. Il concorso finanziario regionale e' subordinato alla contestuale assunzione, da parte del proponente, di una quota non inferiore al 30% del costo del sussidio; le iniziative di cui al presente articolo devono essere riconducibili alle seguenti tipologie progettuali, da attivare nel territorio dei Parchi e delle Riserve naturali di cui all'art. 1: a) manutenzione ed adeguamento dei sentieri e delle aree attrezzate, ed apposizione della segnaletica idonea a consentirne la fruizione turistica; b) realizzazione di itinerari protetti per soggetti portatori di minorazioni psicofisiche e sensoriali; c) pulizia delle sponde e degli alvei dei fiumi dai rifiuti abbandonati, e realizzazione di interventi volti a rimuovere gli sbarramenti che ostacolano, nei corsi d'acqua, il passaggio dei pesci; d) attivita' di supporto alla realizzazione di orti botanici, di aree faunistiche, o di interventi mirati alla conservazione in situ dei genotipi; e) ulteriori attivita' di supporto al funzionamento degli Enti Parco, con particolare riguardo a quelle di relazione con l'utenza ed al monitoraggio ambientale. 3. Il concorso finanziario regionale, nella misura risultante dall'applicazione degli artt. 11-12, si realizza con le modalita' specificate nell'art. 1 c. 20 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.