Art. 4. Destinatari dei benefici 1. Sono destinatari delle agevolazioni specificate nell'art. 5, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, i soggetti collettivi, costituiti in forma di Cooperativa o di Societa' dopo l'entrata in vigore della presente legge, ovvero che alla stessa data non abbiano svolto attivita' d'impresa, in possesso dei requisiti di P.M.I. previsti dalla normativa comunitaria, a condizione che: a) la compagine sociale sia composta per almeno 2/3 da giovani di eta' non superiore a 35 anni, residenti nei Comuni ubicati nel territorio del Parco o della Riserva naturale sul quale si intende intervenire; b) almeno 1/3 dei soci sia costituito da donne, con residenza negli stessi Comuni; c) i 2/3 del capitale sociale e la rappresentanza legale della Societa' o della Cooperativa siano detenuti da giovani; d) la sede legale, operativa ed amministrativa della Societa' o della Cooperativa sia ubicata nella Regione Abruzzo. 2. I suddetti requisiti debbono permanere per almeno un quinquennio, a decorrere dalla erogazione dell'acconto, a pena di revoca integrale del beneficio.