Art. 4.
                      Destinatari dei benefici
 
  1. Sono destinatari delle agevolazioni specificate nell'art. 5, per
la  realizzazione  delle  iniziative  di  cui  all'art. 2, i soggetti
collettivi, costituiti in forma di Cooperativa  o  di  Societa'  dopo
l'entrata in vigore della presente legge, ovvero che alla stessa data
non  abbiano svolto attivita' d'impresa, in possesso dei requisiti di
P.M.I. previsti dalla normativa comunitaria, a condizione che:
   a) la compagine sociale sia composta per almeno 2/3 da giovani  di
eta'  non  superiore  a  35  anni,  residenti  nei Comuni ubicati nel
territorio del Parco o della Riserva naturale sul  quale  si  intende
intervenire;
   b)  almeno  1/3  dei  soci  sia costituito da donne, con residenza
negli stessi Comuni;
   c) i 2/3 del capitale sociale e  la  rappresentanza  legale  della
Societa' o della Cooperativa siano detenuti da giovani;
   d)  la  sede  legale, operativa ed amministrativa della Societa' o
della Cooperativa sia ubicata nella Regione Abruzzo.
  2.  I  suddetti  requisiti  debbono   permanere   per   almeno   un
quinquennio,  a  decorrere  dalla  erogazione dell'acconto, a pena di
revoca integrale del beneficio.