Art. 5. Agevolazioni 1. Le agevolazioni accordate, per le iniziative di cui all'art. 2, ai sensi della presente legge non sono cumulabili con le provvidenze riconosciute, per lo stesso progetto imprenditoriale, in esito ad altre disposizioni normative regionali, statali o comunitarie. I soggetti ammessi ai benefici per una annualita' non possono concorrere per la successiva. L'entita' massima complessiva delle provvidenze di seguito specificate non puo' eccedere l'importo del contributo "de minimis", pari a 100.000 ECU, nel triennio. 2. Nel limite globale di cui al comma precedente, possono essere accordate le seguenti agevolazioni rapportate alle voci di spesa qualificate come ammissibili nell'allegato 1: a) contributo a fondo perduto per spese di costituzione della societa' o della cooperativa, fino a lire 3 milioni; b) contributo a fondo perduto per spese di impianto ed attrezzature, fino al 70% dell'investimento complessivo; c) contributo a fondo perduto per spese di gestione relative al primo anno di attivita', fino a lire 50 milioni, e comunque non oltre il 60% delle spese di gestione ammissibili realmente sostenute; d) limitatamente alle iniziative di cui alle lettere a), b), d) del precedente art. 2, prestito settennale senza interessi fino a concorrenza dei 2/3 delle spese di investimento eccedenti il contributo a fondo perduto, fatto salvo il valore soglia del regime "de minimis". A tal fine il prestito agevolato incide in termini di Equivalente Sovvenzione Netto, assumendo a base di riferimento il "prime rate" A.B.I. vigente al momento della presentazione della domanda.