Art. 5.
                            Agevolazioni
 
  1. Le agevolazioni accordate, per le iniziative di cui all'art.  2,
ai sensi della presente legge non sono cumulabili con le  provvidenze
riconosciute,  per  lo  stesso  progetto imprenditoriale, in esito ad
altre disposizioni normative  regionali,  statali  o  comunitarie.  I
soggetti   ammessi   ai  benefici  per  una  annualita'  non  possono
concorrere per la successiva.  L'entita'  massima  complessiva  delle
provvidenze  di  seguito  specificate non puo' eccedere l'importo del
contributo "de minimis", pari a 100.000 ECU, nel triennio.
  2. Nel limite globale di cui al comma  precedente,  possono  essere
accordate  le  seguenti  agevolazioni  rapportate  alle voci di spesa
qualificate come ammissibili nell'allegato 1:
   a) contributo a fondo perduto  per  spese  di  costituzione  della
societa' o della cooperativa, fino a lire 3 milioni;
   b)   contributo   a   fondo  perduto  per  spese  di  impianto  ed
attrezzature, fino al 70% dell'investimento complessivo;
   c) contributo a fondo perduto per spese di  gestione  relative  al
primo anno di attivita', fino a lire 50 milioni, e comunque non oltre
il 60% delle spese di gestione ammissibili realmente sostenute;
   d)  limitatamente  alle  iniziative di cui alle lettere a), b), d)
del precedente art. 2, prestito settennale  senza  interessi  fino  a
concorrenza   dei  2/3  delle  spese  di  investimento  eccedenti  il
contributo a fondo perduto, fatto salvo il valore soglia  del  regime
"de  minimis".  A tal fine il prestito agevolato incide in termini di
Equivalente Sovvenzione Netto, assumendo a  base  di  riferimento  il
"prime  rate"  A.B.I.  vigente  al  momento della presentazione della
domanda.