Art. 7. Profili procedurali 1. Alla valutazione dell'ammissibilita' delle istanze prodotte a norma dell'art. 6 e' preposto il Servizio Lavoro ed Emigrazione che, verificatane la regolarita' formale e la completezza documentale richiede, entro 30 giorni dal ricevimento, il parere del Comitato di cui all'art. 5 della L.R. 14 settembre 94 n. 61 e successive modificazioni, integrato da un esperto designato dall'Ente Parco o dall'Ente gestore della Riserva naturale, al cui territorio afferiscono le iniziative in esame, il quale si esprime, in particolare, sul grado di coerenza ed integrazione del progetto con la politica territoriale dell'Ente Parco o della Riserva naturale. 2. Alla trattazione delle istanze si procede secondo l'ordine cronologico di trasmissione, risultante dal timbro postale di partenza. Ove la domanda risulti incompleta, il competente Servizio regionale ne sollecita l'integrazione, a cio' fissando il termine decadenziale di giorni 20. In tal caso, l'ordine cronologico di accesso alle agevolazioni e' determinato in relazione alla data di trasmissione, risultante dal timbro postale, dei documenti integrativi. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso al contributo e' fissato al 31 agosto 1997. 3. Il Comitato riferisce al Servizio Lavoro gli esiti della valutazione condotta nel termine di 30 giorni dalla richiesta del parere, quantificando altresi' l'importo analitico del contributo da erogare, nei limiti di capienza del Fondo annuale. Il Servizio comunica entro 20 giorni alla Societa' o Cooperativa richiedente le conclusioni della valutazione. Concorrono al finanziamento sui fondi '97 anche le istanze presentate nell'anno '96, che siano valutate positivamente dal Comitato nel medesimo anno, che eccedano la dotazione annuale di riferimento, e quelle presentate nell'anno '96 il cui iter istruttorio si completi nel 1997. Le prime precedono, ai fini del finanziamento, le seconde e le istanze prodotte nel '97; le seconde precedono queste ultime in sede istruttoria, e nell'ordine di accesso alle agevolazioni. 4. Qualora le domande prodotte nel termine ultimo di cui al comma 2 non permettano l'integrale assorbimento delle risorse disponibili per iniziative imprenditoriali per taluna delle aree interessate, avuto riguardo alla distribuzione operata ai sensi del successivo art. 12, le somme residue sono utilizzate per i territori che presentino eccedenze di iniziative rispetto alla quota parte di risorse. 5. Ove infine residuino fondi gia' destinati ad iniziative imprenditoriali, per difetto di istanze relativamente ai territori dei quattro parchi e delle Riserve naturali cumulativamente intesi, si procede ad incrementare in pari misura il concorso regionale alla copertura finanziaria dei lavori socialmente utili di cui all'art. 3. 6. Qualora nessuna tipologia di interventi risulti attivabile nella prima annualita' di applicazione, le risorse ad essa riferibili si aggiungono, nella proporzione indicata dall'art. 12, a quelle assegnate per la seconda annualita'.