Art. 7.
                         Profili procedurali
 
  1.  Alla  valutazione  dell'ammissibilita' delle istanze prodotte a
norma dell'art. 6 e' preposto il Servizio Lavoro ed Emigrazione  che,
verificatane  la  regolarita'  formale  e  la completezza documentale
richiede, entro 30 giorni dal ricevimento, il parere del Comitato  di
cui  all'art.  5  della  L.R.  14  settembre  94  n.  61 e successive
modificazioni, integrato da un esperto designato  dall'Ente  Parco  o
dall'Ente   gestore   della   Riserva  naturale,  al  cui  territorio
afferiscono  le  iniziative  in  esame,  il  quale  si  esprime,   in
particolare,  sul  grado di coerenza ed integrazione del progetto con
la politica territoriale dell'Ente Parco o della Riserva naturale.
  2. Alla trattazione  delle  istanze  si  procede  secondo  l'ordine
cronologico   di  trasmissione,  risultante  dal  timbro  postale  di
partenza. Ove la domanda risulti incompleta, il  competente  Servizio
regionale  ne  sollecita  l'integrazione,  a cio' fissando il termine
decadenziale di giorni 20.  In  tal  caso,  l'ordine  cronologico  di
accesso  alle  agevolazioni  e' determinato in relazione alla data di
trasmissione,  risultante   dal   timbro   postale,   dei   documenti
integrativi. Il termine ultimo per la  presentazione della domanda di
accesso al contributo e' fissato al 31 agosto 1997.
  3.  Il  Comitato  riferisce  al  Servizio  Lavoro  gli  esiti della
valutazione condotta nel termine di 30  giorni  dalla  richiesta  del
parere,  quantificando altresi' l'importo analitico del contributo da
erogare, nei limiti  di  capienza  del  Fondo  annuale.  Il  Servizio
comunica  entro  20 giorni alla Societa' o Cooperativa richiedente le
conclusioni della valutazione.  Concorrono al finanziamento sui fondi
'97 anche le istanze presentate nell'anno  '96,  che  siano  valutate
positivamente  dal  Comitato  nel  medesimo  anno,  che  eccedano  la
dotazione annuale di riferimento, e quelle presentate  nell'anno  '96
il  cui iter istruttorio si completi nel 1997. Le prime precedono, ai
fini del finanziamento, le seconde e le istanze prodotte nel '97;  le
seconde precedono queste ultime in sede istruttoria, e nell'ordine di
accesso alle agevolazioni.
  4. Qualora le domande prodotte nel termine ultimo di cui al comma 2
non permettano l'integrale assorbimento delle risorse disponibili per
iniziative  imprenditoriali  per taluna delle aree interessate, avuto
riguardo alla distribuzione operata ai sensi del successivo art.  12,
le  somme  residue  sono  utilizzate  per  i territori che presentino
eccedenze di iniziative rispetto alla quota parte di risorse.
  5.  Ove  infine  residuino  fondi  gia'  destinati  ad   iniziative
imprenditoriali,  per  difetto  di istanze relativamente ai territori
dei quattro parchi e delle Riserve naturali  cumulativamente  intesi,
si  procede ad incrementare in pari misura il concorso regionale alla
copertura finanziaria dei lavori socialmente utili di cui all'art. 3.
  6. Qualora nessuna tipologia di interventi risulti attivabile nella
prima annualita' di applicazione, le risorse ad  essa  riferibili  si
aggiungono,   nella  proporzione  indicata  dall'art.  12,  a  quelle
assegnate per la seconda annualita'.