Art. 8.
             Erogazione del contributo e rendicontazione
 
  1. Sulla base della valutazione tecnica fornita dal  Comitato,  che
assume   natura   di  parere  obbligatorio  e  vincolante,  con  atto
dirigenziale si dispone l'ammissione ai benefici  previsti  dall'art.
5,  l'impegno dell'intero importo delle agevolazioni conseguentemente
accordate, nonche' la  liquidazione  ed  il  pagamento  del  60%  del
contributo   a   fondo   perduto  per  spese  d'investimento,  previa
presentazione, a cura dell'istante, nel termine decadenziale  di  120
giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7 comma 3, di:
   idonea garanzia fidejussoria di importo pari all'erogazione;
   certificato attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
   certificato di attribuzione del numero di Partita IVA;
   certificato  di  vigenza,  in  data non anteriore a 3 mesi, ovvero
certificato del Tribunale attestante che non sono in corso  procedure
fallimentari o concorsuali.
  2.  Entro e non oltre dodici mesi dalla erogazione dell'acconto, il
beneficiario esibisce, in copia autenticata nei  modi  di  legge,  la
documentazione  contabile  che  attesta  le  spese  sostenute  per la
realizzazione  del  70%  dell'investimento  e  l'effettivo   avvenuto
pagamento.    L'inosservanza  del termine di cui al presente comma e'
sanzionata, previa diffida a  provvedere  entro  15  giorni,  con  la
decadenza dal beneficio ed il recupero dell'acconto, con applicazione
degli   interessi   legali.  Contestualmente  alla  esibizione  della
documentazione contabile, il beneficiario conferma la  richiesta  del
prestito agevolato, ove gia' prodotta ed ammessa.
  3.  Verificata la regolarita', la pertinenza e la completezza della
documentazione contabile esibita, esaminate altresi'  le  risultanze,
fornite  con  apposita  relazione, delle verifiche ispettive condotte
dall'Agenzia per l'Impiego, con atto dirigenziale,  entro  45  giorni
dalla acquisizione di essa, si provvede a:
   disporre  la liquidazione ed il pagamento del saldo del contributo
a fondo perduto per spese di investimento, e del prestito  agevolato,
se confermato;
   autorizzare  lo  svincolo  della polizza fidejussoria nella misura
che  eccede  le  esigenze  di  garanzia  delle  residue  agevolazioni
pendenti.
  4.  Entro 6 mesi dalla erogazione del prestito, deve essere esibita
al Servizio lavoro la  documentazione  di  spesa  relativa  alla  sua
utilizzazione.    In caso di inosservanza del termine, si provvede al
recupero dell'importo del mutuo maggiorato degli interessi legali.
  5. Alla restituzione del mutuo settennale il percettore da'  corso,
mediante  versamento  su  apposito c/c postale intestato alla Regione
Abruzzo, di rate annuali di importo costante,  a  partire  dal  terzo
anno  dalla data della erogazione. L'inosservanza del termine annuale
comporta l'applicazione di una penale del 5% dell'importo dovuto  per
l'anno  di  riferimento. Il mancato versamento della rata, decorsi 90
giorni dalla scadenza, produce la decadenza dal beneficio e l'obbligo
di  restituzione  immediata   del   capitale,   maggiorato   mediante
l'applicazione degli interessi legali.
  6.  Con  le  modalita' specificate nel comma 3 si provvede altresi'
all'erogazione del contributo a fondo perduto  per  la  gestione  del
primo  anno  di  attivita'.  A tal fine, il beneficiario trasmette al
Servizio Lavoro la documentazione  autenticata  attestante  le  spese
sostenute,  riconducibili all'allegato 1, nel termine decadenziale di
mesi 3 (tre) dal compimento della prima annualita'.
  7. A pena di decadenza  dai  benefici,  con  conseguente  immediato
obbligo di restituzione dei contributi percepiti oltre agli interessi
nella misura legale, gli immobili ed i beni strumentali acquisiti con
il concorso delle provvidenze di cui alla presente legge, non possono
essere  alienati ne' utilizzati in modo difforme da quello dichiarato
nel progetto,  prima  che  decorrano  cinque  anni  dalla  erogazione
dell'acconto.  E',  tuttavia, consentita la sostituzione dei suddetti
beni strumentali  con  attrezzature  tecnologicamente  piu'  evolute,
previa  comunicazione  al  Servizio  lavoro  ed  emigrazione, a norma
dell'art.  20 della L. 7 agosto 90 n.  241,  l'istanza  si  considera
accolta,  qualora nel termine di giorni 60 non venga comunicato alcun
diniego.