Art. 8. Erogazione del contributo e rendicontazione 1. Sulla base della valutazione tecnica fornita dal Comitato, che assume natura di parere obbligatorio e vincolante, con atto dirigenziale si dispone l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 5, l'impegno dell'intero importo delle agevolazioni conseguentemente accordate, nonche' la liquidazione ed il pagamento del 60% del contributo a fondo perduto per spese d'investimento, previa presentazione, a cura dell'istante, nel termine decadenziale di 120 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7 comma 3, di: idonea garanzia fidejussoria di importo pari all'erogazione; certificato attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio; certificato di attribuzione del numero di Partita IVA; certificato di vigenza, in data non anteriore a 3 mesi, ovvero certificato del Tribunale attestante che non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali. 2. Entro e non oltre dodici mesi dalla erogazione dell'acconto, il beneficiario esibisce, in copia autenticata nei modi di legge, la documentazione contabile che attesta le spese sostenute per la realizzazione del 70% dell'investimento e l'effettivo avvenuto pagamento. L'inosservanza del termine di cui al presente comma e' sanzionata, previa diffida a provvedere entro 15 giorni, con la decadenza dal beneficio ed il recupero dell'acconto, con applicazione degli interessi legali. Contestualmente alla esibizione della documentazione contabile, il beneficiario conferma la richiesta del prestito agevolato, ove gia' prodotta ed ammessa. 3. Verificata la regolarita', la pertinenza e la completezza della documentazione contabile esibita, esaminate altresi' le risultanze, fornite con apposita relazione, delle verifiche ispettive condotte dall'Agenzia per l'Impiego, con atto dirigenziale, entro 45 giorni dalla acquisizione di essa, si provvede a: disporre la liquidazione ed il pagamento del saldo del contributo a fondo perduto per spese di investimento, e del prestito agevolato, se confermato; autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria nella misura che eccede le esigenze di garanzia delle residue agevolazioni pendenti. 4. Entro 6 mesi dalla erogazione del prestito, deve essere esibita al Servizio lavoro la documentazione di spesa relativa alla sua utilizzazione. In caso di inosservanza del termine, si provvede al recupero dell'importo del mutuo maggiorato degli interessi legali. 5. Alla restituzione del mutuo settennale il percettore da' corso, mediante versamento su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo, di rate annuali di importo costante, a partire dal terzo anno dalla data della erogazione. L'inosservanza del termine annuale comporta l'applicazione di una penale del 5% dell'importo dovuto per l'anno di riferimento. Il mancato versamento della rata, decorsi 90 giorni dalla scadenza, produce la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione immediata del capitale, maggiorato mediante l'applicazione degli interessi legali. 6. Con le modalita' specificate nel comma 3 si provvede altresi' all'erogazione del contributo a fondo perduto per la gestione del primo anno di attivita'. A tal fine, il beneficiario trasmette al Servizio Lavoro la documentazione autenticata attestante le spese sostenute, riconducibili all'allegato 1, nel termine decadenziale di mesi 3 (tre) dal compimento della prima annualita'. 7. A pena di decadenza dai benefici, con conseguente immediato obbligo di restituzione dei contributi percepiti oltre agli interessi nella misura legale, gli immobili ed i beni strumentali acquisiti con il concorso delle provvidenze di cui alla presente legge, non possono essere alienati ne' utilizzati in modo difforme da quello dichiarato nel progetto, prima che decorrano cinque anni dalla erogazione dell'acconto. E', tuttavia, consentita la sostituzione dei suddetti beni strumentali con attrezzature tecnologicamente piu' evolute, previa comunicazione al Servizio lavoro ed emigrazione, a norma dell'art. 20 della L. 7 agosto 90 n. 241, l'istanza si considera accolta, qualora nel termine di giorni 60 non venga comunicato alcun diniego.