Art. 9.
                 Ulteriori obblighi del beneficiario
 
  1. Il beneficiario delle  agevolazioni  si  impegna,  rilasciandone
apposita  dichiarazione  entro  20  giorni dalla comunicazione di cui
all'art. 7, comma 3, a:
   restituire  i  contributi  erogati,  nella  misura  stabilita  dai
competenti  Organi  regionali,  in caso di inadempienza rispetto agli
impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto;
   conservare per 10 anni i titoli di spesa originali utilizzati  per
la  rendicontazione  delle  spese  relative  al progetto, a decorrere
dalla rendicontazione relativa alla prima tranche del contributo;
   acconsentire agli opportuni controlli e/o ispezioni disposti dalla
Regione;
   fornire i dati e le notizie richiesti dagli Organi della Regione e
dagli incaricati delle verifiche ispettive;
   non  richiedere,  per  3  (tre) anni dall'erogazione dell'acconto,
ulteriori aiuti pubblici che, cumulati con quelli accordati ai  sensi
della  presente  legge,  comportino l'erogazione complessiva di oltre
100.000 ECU per lo stesso oggetto;
   comunicare, in ogni caso, qualsiasi aiuto supplementare  concesso,
per  lo  stesso  tipo  di spesa sovvenzionata dalla Regione, da altre
fonti pubbliche.