Art. 9. Ulteriori obblighi del beneficiario 1. Il beneficiario delle agevolazioni si impegna, rilasciandone apposita dichiarazione entro 20 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, a: restituire i contributi erogati, nella misura stabilita dai competenti Organi regionali, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto; conservare per 10 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto, a decorrere dalla rendicontazione relativa alla prima tranche del contributo; acconsentire agli opportuni controlli e/o ispezioni disposti dalla Regione; fornire i dati e le notizie richiesti dagli Organi della Regione e dagli incaricati delle verifiche ispettive; non richiedere, per 3 (tre) anni dall'erogazione dell'acconto, ulteriori aiuti pubblici che, cumulati con quelli accordati ai sensi della presente legge, comportino l'erogazione complessiva di oltre 100.000 ECU per lo stesso oggetto; comunicare, in ogni caso, qualsiasi aiuto supplementare concesso, per lo stesso tipo di spesa sovvenzionata dalla Regione, da altre fonti pubbliche.