Art. 10.
                Distanze fra impianti eroganti g.p.l.
 
  1. Il limite di distanza minima,  da  altro  impianto  preesistente
dotato  di  g.p.l.,  per  la localizzazione di impianti eroganti tale
prodotto,  previsto  dall'articolo  21,  comma  3,   del   Piano   di
programmazione  e  razionalizzazione  della rete di distribuzione dei
carburanti, e' ridotto a 1 km, fatte salve le distanze  di  sicurezza
previste dalle vigenti norme.