Art. 10. Distanze fra impianti eroganti g.p.l. 1. Il limite di distanza minima, da altro impianto preesistente dotato di g.p.l., per la localizzazione di impianti eroganti tale prodotto, previsto dall'articolo 21, comma 3, del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, e' ridotto a 1 km, fatte salve le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme.