Art. 2.
              Competenze della Regione e delle Province
             in materia di distribuzione dei carburanti
 
  1.  La Regione, tramite l'ufficio di piano, cura la predisposizione
del  Piano  di  programmazione  e  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione  dei  carburanti  di  cui  all'articolo  1  della legge
regionale 7 maggio 1990, n. 20 e ne verifica l'applicazione.
  2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale n.  20/1990  e'
sostituito dal seguente:
  "6.  Il  Piano e' approvato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta  medesima,  assunta
su proposta dell'Assessore preposto all'Ufficio di piano, di concerto
con l'Assessore al commercio e al turismo, sentiti i Presidenti delle
Province.".
  3.   Le   restanti   competenze   amministrative   in   materia  di
distribuzione di carburanti  gia'  attribuite  all'Ufficio  di  piano
della Regione sono trasferite alle Amministrazioni provinciali.