Art. 2. Competenze della Regione e delle Province in materia di distribuzione dei carburanti 1. La Regione, tramite l'ufficio di piano, cura la predisposizione del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20 e ne verifica l'applicazione. 2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20/1990 e' sostituito dal seguente: "6. Il Piano e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, assunta su proposta dell'Assessore preposto all'Ufficio di piano, di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo, sentiti i Presidenti delle Province.". 3. Le restanti competenze amministrative in materia di distribuzione di carburanti gia' attribuite all'Ufficio di piano della Regione sono trasferite alle Amministrazioni provinciali.