Art. 3. Compiti delle Province 1. Ai fini dell'adozione da parte dei Comuni dei provvedimenti concessori in materia di distribuzione di carburanti le Amministrazioni provinciali esercitano le seguenti attivita': a) espressione del parere obbligatorio, in sostituzione di quello della Commissione tecnico-consultiva regionale, al fine del completamento dell'istruttoria comunale delle domande volte all'emanazione dei provvedimenti in materia di impianti pubblici di distribuzione di carburanti, con l'esclusione di quelle riguardanti modifiche agli impianti non soggette ad autorizzazione; b) determinazione della compatibilita' territoriale degli impianti pubblici di distribuzione di carburanti in base ai criteri definiti dal piano di cui all'articolo 2, comma 1; c) designazione del funzionario o suo delegato quale membro della Commissione comunale di collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti, in sostituzione del rappresentante regionale.