Art. 3.
                       Compiti delle Province
 
  1.  Ai  fini  dell'adozione  da  parte dei Comuni dei provvedimenti
concessori   in   materia   di   distribuzione   di   carburanti   le
Amministrazioni provinciali esercitano le seguenti attivita':
   a)  espressione del parere obbligatorio, in sostituzione di quello
della  Commissione  tecnico-consultiva   regionale,   al   fine   del
completamento   dell'istruttoria   comunale   delle   domande   volte
all'emanazione dei provvedimenti in materia di impianti  pubblici  di
distribuzione  di  carburanti, con l'esclusione di quelle riguardanti
modifiche agli impianti non soggette ad autorizzazione;
   b) determinazione della compatibilita' territoriale degli impianti
pubblici di distribuzione di carburanti in base ai  criteri  definiti
dal piano di cui all'articolo 2, comma 1;
   c)  designazione del funzionario o suo delegato quale membro della
Commissione comunale di collaudo degli impianti di  distribuzione  di
carburanti, in sostituzione del rappresentante regionale.