Art. 4.
   Semplificazione delle procedure per gli impianti ad uso privato
   e abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre
                             1992, n. 40
 
  1.  L'autorizzazione  per  l'installazione  e  per  l'esercizio  di
impianti di distribuzione  di  carburanti  ad  uso  privato,  non  di
competenza  delle Prefetture, e' rilasciata dal Comune in cui ha sede
l'impianto, sulla base del disposto dell'articolo 5 del decreto-legge
29  marzo  1993,  n.  82,  convertito  in  legge  con   modificazioni
dall'articolo  1  della  legge 27 maggio 1993, n. 162, per un periodo
non superiore a 10 anni e con l'obbligo del collaudo.
  2. Restano salve le  autorizzazioni  gia'  rilasciate  relative  ad
impianti  di distribuzione di carburante ad uso privato con capacita'
di stoccaggio non superiore a 10 metri cubi.
  3.  L'articolo  7  della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40 e'
abrogato.
  4.  Il  Comune  trasmette   alla   Provincia,   entro   30   giorni
dall'approvazione,  copia  dei  provvedimenti  adottati in materia di
inipianti di distribuzione di carburanti ad uso privato.