Art. 4. Semplificazione delle procedure per gli impianti ad uso privato e abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40 1. L'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, non di competenza delle Prefetture, e' rilasciata dal Comune in cui ha sede l'impianto, sulla base del disposto dell'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1993, n. 162, per un periodo non superiore a 10 anni e con l'obbligo del collaudo. 2. Restano salve le autorizzazioni gia' rilasciate relative ad impianti di distribuzione di carburante ad uso privato con capacita' di stoccaggio non superiore a 10 metri cubi. 3. L'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40 e' abrogato. 4. Il Comune trasmette alla Provincia, entro 30 giorni dall'approvazione, copia dei provvedimenti adottati in materia di inipianti di distribuzione di carburanti ad uso privato.