Art. 7.
                 Sanatoria delle concessioni scadute
 
  1.  Il  titolare  di  concessione di impianto, per il quale non sia
stata inoltrata domanda di rinnovo entro i termini di  vigenza  della
stessa,  puo'  utilmente  presentare  tale  domanda improrogabilmente
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge  purche',  nell'anno  1995,  l'impianto  sia risultato attivo e
funzionante anche nei turni  festivi  oppure  provvisto  di  regolare
provvedimento di sospensiva ed in regola col pagamento della tassa di
concessione governativa.
  2.  Alle  domande di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui
all'articolo 2, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 40/1992.