Art. 7. Sanatoria delle concessioni scadute 1. Il titolare di concessione di impianto, per il quale non sia stata inoltrata domanda di rinnovo entro i termini di vigenza della stessa, puo' utilmente presentare tale domanda improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge purche', nell'anno 1995, l'impianto sia risultato attivo e funzionante anche nei turni festivi oppure provvisto di regolare provvedimento di sospensiva ed in regola col pagamento della tassa di concessione governativa. 2. Alle domande di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 40/1992.