Art. 9. Rilascio di provvedimenti in deroga alle disposizioni sulle distanze e numero degli impianti 1. Limitatamente alle domande relative all'installazione di impianti di g.p.l. presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20/1990 e per le quali erano stati rilasciati provvedimenti di autorizzazione o concessione e che successivamente erano stati revocati o annullati a causa di errori procedurali dell'Ente concedente, i Comuni possono procedere a una nuova istruttoria delle stesse domande e all'emanazione dei conseguenti provvedimenti anche in deroga alle disposizioni riguardanti la distanza minima fra impianti ed il numero massimo degli stessi realizzabili per ogni Comune e l'obbligo di rinuncia a concessione di impianti.