Art. 9.
        Rilascio di provvedimenti in deroga alle disposizioni
               sulle distanze e numero degli impianti
 
  1.   Limitatamente   alle  domande  relative  all'installazione  di
impianti di g.p.l. presentate  prima  dell'entrata  in  vigore  della
legge  regionale  n.  20/1990  e  per le quali erano stati rilasciati
provvedimenti di autorizzazione o concessione e  che  successivamente
erano  stati  revocati  o  annullati  a  causa  di errori procedurali
dell'Ente  concedente,  i  Comuni  possono  procedere  a  una   nuova
istruttoria  delle  stesse  domande  e all'emanazione dei conseguenti
provvedimenti  anche  in  deroga  alle  disposizioni  riguardanti  la
distanza  minima  fra  impianti  ed  il  numero  massimo degli stessi
realizzabili per ogni Comune e l'obbligo di rinuncia a concessione di
impianti.