Art. 4.
                        Commissione - Nomina
 
  1. La Commissione di cui al comma  5  dell'art.  20  della  L.P.  3
gennaio  1983,  n.  2 come sostituito dalla L.P. 14 febbraio 1992, n.
10, e' nominata dall'ente committente in un termine non superiore a 3
mesi  dall'approvazione  del   progetto   da   parte   della   Giunta
provinciale.
  2. Per gli edifici realizzati dalla Provincia autonoma di Trento la
Giunta  provinciale, su proposta dell'Assessore competente in materia
di attivita' e beni culturali, nomina entro 6  mesi  dall'entrata  in
vigore  del presente regolamento una Commissione che rimane in carica
per la durata della legislatura provinciale.  Il  Servizio  attivita'
culturali assicura le funzioni di segreteria della Commissione.