Art. 4. Commissione - Nomina 1. La Commissione di cui al comma 5 dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 come sostituito dalla L.P. 14 febbraio 1992, n. 10, e' nominata dall'ente committente in un termine non superiore a 3 mesi dall'approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale. 2. Per gli edifici realizzati dalla Provincia autonoma di Trento la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attivita' e beni culturali, nomina entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento una Commissione che rimane in carica per la durata della legislatura provinciale. Il Servizio attivita' culturali assicura le funzioni di segreteria della Commissione.