Art. 6. Commissione - Competenze 1. La Commissione sceglie l'opera d'arte da realizzare o da acquistare e definisce gli eventuali lavori necessari per la collocazione dell'opera d'arte. Le opere da realizzare vengono scelte tramite pubblica gara, mentre per quelle da acquistare si provvede sulla base di almeno due perizie di stima. 2. La Commissione redige ed emana il bando di concorso per la scelta dell'opera da realizzare. Detto bando stabilira': a) le caratteristiche dell'opera e le modalita' della sua presentazione; b) i tempi di esecuzione e di consegna dell'opera d'arte; e) le modalita' di pagamento. 3. La commissione provvede all'individuazione dell'opera d'arte e redige motivata relazione della scelta effettuata. Copia di tale relazione e' inviata al Servizio attivita' culturali della Provincia autonoma di Trento che provvede a tenere un registro aggiornato delle opere d'arte dislocate negli edifici pubblici. 4. La commissione accerta la conformita' dell'opera realizzata o acquistata, nonche' delle opere edili accessorie, rispetto alla scelta effettuata.