(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3
                         del 22 gennaio 1997
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. I termini di cui all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma
1  della  legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 (Modifiche della legge
regionale 26 marzo 1990,  n.  13  "Disciplina  degli  scarichi  delle
pubbliche fognature e degli scarichi civili" e riapertura dei termini
per  la  presentazione  delle  domande  di  autorizzazione per talune
tipologie  di  scarichi  da  insediamenti  civili   equiparati   agli
esistenti   e  per  gli  scarichi  delle  pubbliche  fognature)  sono
prorogati sino al 31 dicembre  1997.  La  disposizione  del  presente
comma ha efficacia dall'8 gennaio 1997.