(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 22 gennaio 1997 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. I termini di cui all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 (Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature) sono prorogati sino al 31 dicembre 1997. La disposizione del presente comma ha efficacia dall'8 gennaio 1997.