(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 del 14 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione Calabria, in armonia con quanto previsto dall'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, organizza e attua le attivita' di protezione civile indicate nel successivo articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate e nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, lo svolgimento delle attivita' di protezione civile per tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi.