(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15
                        del 14 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1.   La   Regione   Calabria,   in   armonia  con  quanto  previsto
dall'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  organizza  e
attua  le  attivita'  di  protezione  civile  indicate nel successivo
articolo 3,  assicurando,  nei  limiti  delle  competenze  proprie  o
delegate  e  nel  rispetto dei principi della legislazione statale in
materia, lo svolgimento delle  attivita'  di  protezione  civile  per
tutelare   l'integrita'  della  vita,  i  beni,  gli  insediamenti  e
l'ambiente dai danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e
da eventi calamitosi.