Art. 10.
            Comitato Operativo Regionale per le emergenze
 
  1. Il Presidente della Giunta regionale, o  un  suo  delegato,  per
assicurare  la direzione unitaria ed il coordinamento delle attivita'
di Protezione Civile di competenza della  Regione  in  situazioni  di
emergenza,   si  avvale  del  Comitato  Operativo  Regionale  per  le
emergenze.
  2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale,
o dall'Assessore delegato, ed e' composto da  un  rappresentante  dei
seguenti Dipartimenti, o se delegato, da altro dirigente appartenente
alla  stessa Area funzionale con sede nella Provincia ove si verifica
l'emergenza:
   a) Dipartimento LL.PP.;
   b) Dipartimento Presidenza (per la Protezione Civile);
   c) Dipartimento Urbanistica Ambiente e Trasporti;
   d) Dipartimento Industria Commercio ed Artigianato;
   e) Dipartimento Agricoltura e Foreste e Forestazione;
   f)  Dipartimento  Cultura,  Istruzione,  Beni  culturali,   Affari
sociali e Politica della famiglia;
   g) Dipartimento Sanita';
   h) Ispettore Regionale del C.F.S. o suo delegato;
   i)  Dirigente  Generale  A.S.L.  del  territorio  ove  si verifica
l'eventuale calamita' o suo delegato;
   l) Dirigente Generale dell'A.F.O.R. o suo delegato.
  3. Il Comitato:
   a) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone
interessate all'emergenza e raccolta  a  cura  della  Sala  Operativa
prevista dal successivo articolo 11;
   b)  coordina,  in  un  quadro unitario, gli interventi dei Settori
interessati al soccorso;
   c)  attua  programmi  e  formula  proposte  per  l'adozione  delle
iniziative  e  degli interventi di competenza regionale ritenuti piu'
opportuni ed efficaci in relazione alle  esigenze  prioritarie  delle
zone   interessate  dalla  emergenza,  tenendo  conto  dei  Piani  di
emergenza predisposti;
   d)  si  riunisce  nei  casi  di emergenza circoscritte ad una sola
provincia, nella  Sala  Operativa  della  sede  provinciale  dove  si
verifica  l'evento  e nei casi di calamita' estesa a piu' province la
sede e'  stabilita  dal  Presidente  della  Giunta  regionale  o  suo
delegato.
  4.   I   componenti  del  Comitato  riassumono  ed  esplicano,  con
determinazione definitiva, tutte le  facolta'  e  le  competenze  dei
rispettivi  Settori  o  Servizi rappresentati in ordine all'azione da
svolgere ai fini di protezione civile.
  5.  Le  proposte  del  Comitato  costituiscono  autorizzazione   al
Presidente  della  Giunta  regionale  ad emettere decreti ovvero atti
d'organizzazione  immediatamente  operativi  indirizzati  a  tutti  i
Dipartimenti,  Settori  e  Uffici  della Regione, nonche' agli Enti o
Aziende da essa dipendenti, al fine di assicurare l'esecuzione  degli
atti  e  la  realizzazione  delle  iniziative  regionali,  ovvero  il
compimento delle necessarie attivita' di collaborazione  fra  loro  e
con gli Organi ed Uffici dello Stato e degli altri Enti.
  6. Le proposte formulate dal Comitato ai sensi del precedente comma
3,  (lettera  c)  sono  efficaci  qualora risultino almeno presenti i
rappresentanti dei Dipartimenti specifici  direttamente  interessati,
per competenza, ad attivare le relative iniziative.
  7.  Le  attivita'  di  segreteria  del  Comitato  Regionale  per le
emergenze sono assicurate da un Dirigente,  o  da  un  suo  delegato,
della   struttura   di  Protezione  Civile  in  servizio  nella  sede
provinciale dove si verifica l'emergenza.
  8. Quando la natura e la complessita' delle situazioni lo dovessero
richiedere, il Comitato  Operativo  Regionale  per  le  emergenze  si
avvale,  su  richiesta  del  Presidente della Giunta regionale, delle
consulte del Comitato Tecnico-Scientifico per  la  Protezione  Civile
eventualmente  integrato  con  uno o piu' specialisti designati dallo
stesso Presidente della Giunta regionale.
  9. Alle riunioni del Comitato sono  invitati  i  Prefetti,  o  loro
delegati,  nonche'  le  autorita'  provinciali e locali di Protezione
Civile direttamente interessate all'evento calamitoso.
  10. Qualora il Presidente della  Giunta  regionale  dovesse  essere
investito  dalla funzione di commissario delegato, ai sensi del comma
4 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio n. 225, la composizione del
Comitato e' integrata, a tutti gli  effetti,  con  i  Prefetti  ed  i
Sindaci,   o   loro   delegati,  delle  aree  ricomprese  nell'evento
calamitoso.
  11. Il Comitato e' attivato, di volta in volta  e  con  ogni  mezzo
utile,  al  verificarsi  di un evento calamitoso, dal Dirigente della
struttura della Protezione  Civile  su  espressa  autorizzazione  del
Presidente della Giunta regionale.