Art. 10. Comitato Operativo Regionale per le emergenze 1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attivita' di Protezione Civile di competenza della Regione in situazioni di emergenza, si avvale del Comitato Operativo Regionale per le emergenze. 2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato, ed e' composto da un rappresentante dei seguenti Dipartimenti, o se delegato, da altro dirigente appartenente alla stessa Area funzionale con sede nella Provincia ove si verifica l'emergenza: a) Dipartimento LL.PP.; b) Dipartimento Presidenza (per la Protezione Civile); c) Dipartimento Urbanistica Ambiente e Trasporti; d) Dipartimento Industria Commercio ed Artigianato; e) Dipartimento Agricoltura e Foreste e Forestazione; f) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari sociali e Politica della famiglia; g) Dipartimento Sanita'; h) Ispettore Regionale del C.F.S. o suo delegato; i) Dirigente Generale A.S.L. del territorio ove si verifica l'eventuale calamita' o suo delegato; l) Dirigente Generale dell'A.F.O.R. o suo delegato. 3. Il Comitato: a) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza e raccolta a cura della Sala Operativa prevista dal successivo articolo 11; b) coordina, in un quadro unitario, gli interventi dei Settori interessati al soccorso; c) attua programmi e formula proposte per l'adozione delle iniziative e degli interventi di competenza regionale ritenuti piu' opportuni ed efficaci in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza, tenendo conto dei Piani di emergenza predisposti; d) si riunisce nei casi di emergenza circoscritte ad una sola provincia, nella Sala Operativa della sede provinciale dove si verifica l'evento e nei casi di calamita' estesa a piu' province la sede e' stabilita dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. 4. I componenti del Comitato riassumono ed esplicano, con determinazione definitiva, tutte le facolta' e le competenze dei rispettivi Settori o Servizi rappresentati in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile. 5. Le proposte del Comitato costituiscono autorizzazione al Presidente della Giunta regionale ad emettere decreti ovvero atti d'organizzazione immediatamente operativi indirizzati a tutti i Dipartimenti, Settori e Uffici della Regione, nonche' agli Enti o Aziende da essa dipendenti, al fine di assicurare l'esecuzione degli atti e la realizzazione delle iniziative regionali, ovvero il compimento delle necessarie attivita' di collaborazione fra loro e con gli Organi ed Uffici dello Stato e degli altri Enti. 6. Le proposte formulate dal Comitato ai sensi del precedente comma 3, (lettera c) sono efficaci qualora risultino almeno presenti i rappresentanti dei Dipartimenti specifici direttamente interessati, per competenza, ad attivare le relative iniziative. 7. Le attivita' di segreteria del Comitato Regionale per le emergenze sono assicurate da un Dirigente, o da un suo delegato, della struttura di Protezione Civile in servizio nella sede provinciale dove si verifica l'emergenza. 8. Quando la natura e la complessita' delle situazioni lo dovessero richiedere, il Comitato Operativo Regionale per le emergenze si avvale, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, delle consulte del Comitato Tecnico-Scientifico per la Protezione Civile eventualmente integrato con uno o piu' specialisti designati dallo stesso Presidente della Giunta regionale. 9. Alle riunioni del Comitato sono invitati i Prefetti, o loro delegati, nonche' le autorita' provinciali e locali di Protezione Civile direttamente interessate all'evento calamitoso. 10. Qualora il Presidente della Giunta regionale dovesse essere investito dalla funzione di commissario delegato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio n. 225, la composizione del Comitato e' integrata, a tutti gli effetti, con i Prefetti ed i Sindaci, o loro delegati, delle aree ricomprese nell'evento calamitoso. 11. Il Comitato e' attivato, di volta in volta e con ogni mezzo utile, al verificarsi di un evento calamitoso, dal Dirigente della struttura della Protezione Civile su espressa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.