Art. 11.
               Sale Operative Regionali e Provinciali
 
  1.  E'  istituita,  presso  gli  uffici  regionali della Protezione
Civile,  la  "Sala  Operativa  Regionale"  quale  sede   tecnica   di
coordinamento  e  controllo,  ai  fini  dell'attivita'  di Protezione
Civile di competenza della Regione. La Sala Operativa e'  posta  alle
dirette  dipendenze  del Dirigente incaricato di Protezione Civile ed
e' presidiata nell'arco delle 24 ore.
  2.  Sono  istituite,  invece,  presso  le  strutture  regionali  di
Protezione  Civile, le Sale Operative Provinciali quale sedi tecniche
di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione, controllo
e  monitoraggio  ai  fini  dell'attivita'  di  Protezione  Civile  di
competenza,  della  Regione.  Tali Sale Operative sono decentrate sul
territorio a livello provinciale e sono collocate  nelle  sedi  delle
strutture regionali di Protezione Civile.
  3.   Le  Sale  Operative  Provinciali  sono  in  costante  contatto
informatico e telematico tra loro e con la Sala Operativa Regionale e
sono presidiate nell'arco delle 24 ore. La direzione,  organizzazione
ed il funzionamento della Sala Operativa Provinciale e' attribuita ad
un Funzionario.
  4.  Le  Sale  Operative  Provinciali  sono  collegate con i sistemi
regionali  di  comunicazione,  anche  attraverso  il   centro   radio
regionale  esistente,  informazione  e rilevamento dati e sono dotate
delle   opportune   strumentazioni   tecnologiche,   telematiche   ed
informatiche che assicurano, in particolare:
   l'organizzazione di una propria banca dati mediante l'acquisizione
e il costante aggiornamento dei dati;
   il  collegamento in tempo reale con le sedi della Presidenza della
Giunta e della Prefettura, con la  Sala  Operativa  del  Dipartimento
Nazionale   per   la  Protezione  Civile,  con  le  strutture,  anche
periferiche, dei Dipartimenti della Giunta regionale prioritariamente
interessati alle attivita' di protezione civile, con gli uffici e  le
sedi delle Amministrazioni provinciali e locali, con le strutture del
Corpo  Forestale  dello  Stato, con le sedi delle Unita' locali socio
sanitarie, con l'Istituto Nazionale di Geofisica e con  le  strutture
del  Servizio  Idrografico  e  Marigrafico  Nazionale interessanti il
territorio regionale, in modo da consentire,  in  qualsiasi  momento,
l'afflusso e la trasmissione di segnalazione di dati e rilevamenti ai
fini degli interventi, meglio coordinati, della Protezione Civile.
  5.  Le  Sale  Operative  sono  altresi', fornite delle attrezzature
necessarie per il collegamento con banche dati idonee al  recepimento
ed alla diffusione d'informazioni di specifica utilita'.
  6.  In  situazioni  di  emergenza  le  Sale Operative assicurano il
necessario supporto tecnico ed organizzativo, unitamente agli  uffici
regionali  di  protezione  civile,  per la concreta diramazione delle
decisioni e delle direttive del Presidente della Giunta  regionale  e
per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti.