Art. 11. Sale Operative Regionali e Provinciali 1. E' istituita, presso gli uffici regionali della Protezione Civile, la "Sala Operativa Regionale" quale sede tecnica di coordinamento e controllo, ai fini dell'attivita' di Protezione Civile di competenza della Regione. La Sala Operativa e' posta alle dirette dipendenze del Dirigente incaricato di Protezione Civile ed e' presidiata nell'arco delle 24 ore. 2. Sono istituite, invece, presso le strutture regionali di Protezione Civile, le Sale Operative Provinciali quale sedi tecniche di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione, controllo e monitoraggio ai fini dell'attivita' di Protezione Civile di competenza, della Regione. Tali Sale Operative sono decentrate sul territorio a livello provinciale e sono collocate nelle sedi delle strutture regionali di Protezione Civile. 3. Le Sale Operative Provinciali sono in costante contatto informatico e telematico tra loro e con la Sala Operativa Regionale e sono presidiate nell'arco delle 24 ore. La direzione, organizzazione ed il funzionamento della Sala Operativa Provinciale e' attribuita ad un Funzionario. 4. Le Sale Operative Provinciali sono collegate con i sistemi regionali di comunicazione, anche attraverso il centro radio regionale esistente, informazione e rilevamento dati e sono dotate delle opportune strumentazioni tecnologiche, telematiche ed informatiche che assicurano, in particolare: l'organizzazione di una propria banca dati mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati; il collegamento in tempo reale con le sedi della Presidenza della Giunta e della Prefettura, con la Sala Operativa del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, con le strutture, anche periferiche, dei Dipartimenti della Giunta regionale prioritariamente interessati alle attivita' di protezione civile, con gli uffici e le sedi delle Amministrazioni provinciali e locali, con le strutture del Corpo Forestale dello Stato, con le sedi delle Unita' locali socio sanitarie, con l'Istituto Nazionale di Geofisica e con le strutture del Servizio Idrografico e Marigrafico Nazionale interessanti il territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'afflusso e la trasmissione di segnalazione di dati e rilevamenti ai fini degli interventi, meglio coordinati, della Protezione Civile. 5. Le Sale Operative sono altresi', fornite delle attrezzature necessarie per il collegamento con banche dati idonee al recepimento ed alla diffusione d'informazioni di specifica utilita'. 6. In situazioni di emergenza le Sale Operative assicurano il necessario supporto tecnico ed organizzativo, unitamente agli uffici regionali di protezione civile, per la concreta diramazione delle decisioni e delle direttive del Presidente della Giunta regionale e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti.