Art. 12. Programmazione regionale di previsione e prevenzione 1. La Regione, al fine di realizzare le proprie competenze istituzionali nelle attivita' previste dal commi 2 e 3 del precedente articolo 3, elabora programmi di previsione e di prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 225/92. 2. I programmi regionali di previsione disciplinano in particolare: a) l'installazione, la rilevazione, la raccolta, la memorizzazione e la elaborazione dei dati riguardanti il territorio regionale, rilevanti ai fini dell'elaborazione e dell'individuazione di rischi e della previsione degli eventi calamitosi; si deve tenere conto, a tal fine, dei dati conoscitivi del territorio, di quelli probabilistici d'accadimento per mezzo delle banche dati e degli eventi storici; b) la previsione di studi e ricerche sui fenomeni potenzialmente produttivi d'eventi calamitosi e sulle relative cause, con l'individuazione delle situazioni di rischio e di pericolo esistenti; c) l'analisi e la valutazione delle condizioni sociali, culturali e strutturali della realta' regionale che possono essere rilevanti ai fini della previsione della possibile ipotesi di rischio; d) la definizione delle mappe dei rischi presenti nel territorio regionale in base alle caratteristiche di pericolosita', di esposizione e di vulnerabilita' delle singole zone, delle infrastrutture e del patrimonio edilizio pubblico. 3. Il programma regionale di prevenzione disciplina in particolare: a) il fabbisogno d'opere e di interventi pubblici di prevenzione e ne determina le relative priorita', in armonia di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 35/96 ed in esecuzione di quanto stabilito dai piani di bacino di cui all'articolo 10 della citata legge regionale; b) le azioni e gli eventuali interventi normativi, amministrativi e tecnici ai fini dell'attuazione del programma; c) l'individuazione di procedure e metodi per gli interventi rivolti all'adeguamento, alle esigenze della protezione civile, del patrimonio edilizio pubblico e privato; d) la realizzazione di attivita' informative e di sensibilizzazione, in favore delle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, sui comportamenti da tenere per prevenire gli eventi calamitosi o per ridurre gli effetti dannosi nonche' per l'immediata organizzazione del soccorso basato sulla capacita' della comunita' di sfruttare le proprie risorse; e) la organizzazione di periodiche esercitazioni con le strutture delle Autonomie locali, degli Enti e delle Aziende dipendenti, delle A.S.L., del Corpo Forestale dello Stato e delle Associazioni di Volontariato, per sperimentare i sistemi di allertamento e di intervento nonche' per affinare le forme di reciproca collaborazione; f) la realizzazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento del personale adibito istituzionalmente ad attivita' di protezione civile, nonche' per il personale proveniente dal volontariato; g) la formulazione di proposte e di suggerimenti per la elaborazione di normative e di disposizioni tecniche finalizzate alla eliminazione e alla riduzione del rischio rispetto ai possibili eventi catastrofici di origine naturale o tecnologica; h) la predisposizione di studi rivolti a ricercare le soluzioni tecniche piu' idonee per la messa in sicurezza degli impianti e del territorio; i) gli indirizzi per l'acquisizione di mezzi, materiali, attrezzature e scorte non deperibili da conferire in comodato o in uso agli Enti locali, alle Unita' Locali Socio-Sanitarie, agli Enti e le Aziende regionali, al Corpo Forestale dello Stato e alle Associazioni di Volontariato con l'obbligo di immediata disponibilita' per impieghi di Protezione Civile. 4. I programmi regionali di previsione e prevenzione devono disciplinare le forme di partecipazione delle competenti strutture della Regione, degli Enti e delle Aziende da essa dipendenti, delle Unita' locali socio sanitarie nonche' di quelli del Corpo Forestale dello Stato operanti nella Regione Calabria. 5. I programmi di previsione e prevenzione e i relativi aggiornamenti, sentito il Comitato Regionale di Protezione Civile, sono approvati dalla Giunta regionale e notificati agli organi nazionali e locali di protezione civile, ai Dipartimenti della Giunta regionale, agli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione, alle Autonomie locali. 6. La Giunta regionale stabilisce, altresi', le priorita' nell'espletamento delle diverse iniziative in relazione anche alle risorse finanziarie disponibili tramite il piano annuale di attuazione di cui al successivo articolo 14. In attesa della adozione del piano di cui sopra, la stessa Giunta autorizza, sentito il Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici, le strutture regionali di Protezione Civile ad avviare le attivita' piu' urgenti.