Art. 12.
        Programmazione regionale di previsione e prevenzione
 
  1.  La  Regione,  al  fine  di  realizzare  le  proprie  competenze
istituzionali nelle attivita' previste dal commi 2 e 3 del precedente
articolo 3, elabora programmi  di  previsione  e  di  prevenzione  in
armonia  con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1
dell'articolo 4 della legge n. 225/92.
  2. I programmi regionali di previsione disciplinano in particolare:
   a) l'installazione, la rilevazione, la raccolta, la memorizzazione
e  la  elaborazione  dei  dati  riguardanti  il territorio regionale,
rilevanti ai fini dell'elaborazione e dell'individuazione di rischi e
della previsione degli eventi calamitosi; si deve tenere conto, a tal
fine, dei dati conoscitivi del territorio, di  quelli  probabilistici
d'accadimento per mezzo delle banche dati e degli eventi storici;
   b)  la  previsione di studi e ricerche sui fenomeni potenzialmente
produttivi  d'eventi  calamitosi  e   sulle   relative   cause,   con
l'individuazione delle situazioni di rischio e di pericolo esistenti;
   c)  l'analisi e la valutazione delle condizioni sociali, culturali
e strutturali della realta' regionale che possono essere rilevanti ai
fini della previsione della possibile ipotesi di rischio;
   d) la definizione delle mappe dei rischi presenti  nel  territorio
regionale   in   base   alle  caratteristiche  di  pericolosita',  di
esposizione  e  di   vulnerabilita'   delle   singole   zone,   delle
infrastrutture e del patrimonio edilizio pubblico.
  3. Il programma regionale di prevenzione disciplina in particolare:
   a) il fabbisogno d'opere e di interventi pubblici di prevenzione e
ne  determina  le  relative  priorita', in armonia di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale  n.  35/96
ed  in  esecuzione  di  quanto  stabilito  dai piani di bacino di cui
all'articolo 10 della citata legge regionale;
   b) le azioni e gli eventuali interventi normativi,  amministrativi
e tecnici ai fini dell'attuazione del programma;
   c)  l'individuazione  di  procedure  e  metodi  per gli interventi
rivolti all'adeguamento, alle esigenze della protezione  civile,  del
patrimonio edilizio pubblico e privato;
   d)    la    realizzazione    di   attivita'   informative   e   di
sensibilizzazione,  in  favore  delle  popolazioni  interessate  alle
diverse ipotesi di rischio, sui comportamenti da tenere per prevenire
gli  eventi  calamitosi o per ridurre gli effetti dannosi nonche' per
l'immediata organizzazione del soccorso basato sulla capacita'  della
comunita' di sfruttare le proprie risorse;
   e)  la organizzazione di periodiche esercitazioni con le strutture
delle Autonomie locali, degli Enti e delle Aziende dipendenti,  delle
A.S.L.,  del  Corpo  Forestale  dello  Stato  e delle Associazioni di
Volontariato,  per  sperimentare  i  sistemi  di  allertamento  e  di
intervento nonche' per affinare le forme di reciproca collaborazione;
   f)  la  realizzazione  di  corsi  di formazione professionale e di
aggiornamento del personale adibito istituzionalmente ad attivita' di
protezione  civile,  nonche'  per  il   personale   proveniente   dal
volontariato;
   g)   la   formulazione  di  proposte  e  di  suggerimenti  per  la
elaborazione di normative e di disposizioni tecniche finalizzate alla
eliminazione e alla  riduzione  del  rischio  rispetto  ai  possibili
eventi catastrofici di origine naturale o tecnologica;
   h)  la  predisposizione  di studi rivolti a ricercare le soluzioni
tecniche piu' idonee per la messa in sicurezza degli impianti  e  del
territorio;
   i)   gli   indirizzi   per  l'acquisizione  di  mezzi,  materiali,
attrezzature e scorte non deperibili da conferire in  comodato  o  in
uso agli Enti locali, alle Unita' Locali Socio-Sanitarie, agli Enti e
le   Aziende  regionali,  al  Corpo  Forestale  dello  Stato  e  alle
Associazioni    di    Volontariato   con   l'obbligo   di   immediata
disponibilita' per impieghi di Protezione Civile.
  4.  I  programmi  regionali  di  previsione  e  prevenzione  devono
disciplinare  le  forme  di partecipazione delle competenti strutture
della Regione, degli Enti e delle Aziende da essa  dipendenti,  delle
Unita'  locali  socio sanitarie nonche' di quelli del Corpo Forestale
dello Stato operanti nella Regione Calabria.
  5.  I  programmi  di  previsione  e  prevenzione   e   i   relativi
aggiornamenti,  sentito  il  Comitato Regionale di Protezione Civile,
sono approvati  dalla  Giunta  regionale  e  notificati  agli  organi
nazionali e locali di protezione civile, ai Dipartimenti della Giunta
regionale,  agli  Enti  ed  Aziende  dipendenti  dalla  Regione, alle
Autonomie locali.
  6.  La  Giunta  regionale  stabilisce,   altresi',   le   priorita'
nell'espletamento  delle  diverse  iniziative in relazione anche alle
risorse  finanziarie  disponibili  tramite  il   piano   annuale   di
attuazione di cui al successivo articolo 14. In attesa della adozione
del  piano  di  cui  sopra,  la  stessa  Giunta autorizza, sentito il
Dirigente Generale del Dipartimento  Lavori  Pubblici,  le  strutture
regionali di Protezione Civile ad avviare le attivita' piu' urgenti.