Art. 13. Piani di emergenza 1. La Regione, in armonia con i programmi nazionali di soccorso di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede alla elaborazione dei piani di emergenza nei settori di competenza per fronteggiare, con la massima tempestivita' ed efficienza, gli eventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, nonche' per assicurare il concorso regionale nell'attivita' di soccorso di competenza di organi statali in relazione agli eventi di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo. 2. I piani regionali d'emergenza devono provvedere alla individuazione ed all'organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative, nonche' ad ogni altra iniziativa necessaria per interventi di protezione civile, compresi quelli di supporto agli Enti Locali, assicurando la compatibilita' ed il coordinamento dei piani stessi con quelli provinciali elaborati dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 225/92. 3. I piani regionali, in particolare, devono prevedere: a) le modalita' e le procedure per l'immediata attivazione dell'Amministrazione regionale e le strutture regionali di protezione civile; b) l'organizzazione di apposite squadre di pronto intervento costituite con personale e mezzi della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti; c) l'addestramento del personale medesimo e i piani operativi per il loro impiego anche nelle zone disastrate garantendosi l'autosufficienza organizzativa in situazioni di disagio mediante la copertura dei relativi oneri e la messa a disposizione di adeguate scorte, attrezzature e mezzi; d) la definizione e la standardizzazione dei metodi e delle procedure necessarie per assicurare l'immediata effettuazione delle verifiche di agibilita', vulnerabilita', pericolosita' correlate alle varie ipotesi di rischio e la conseguente formulazione delle piu' idonee prescrizioni al fine di garantire la piu' ampia tutela della pubblica e privata incolumita'; e) le modalita' per gli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, dei collegamenti stradali, degli acquedotti, delle fognature, degli impianti di depurazione e delle altre opere igienico sanitarie di competenza regionale; f) le modalita' per la attivazione e la partecipazione alle attivita' di soccorso delle strutture sanitarie pubbliche e private sia per assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie nelle zone investite dalla calamita', sia per garantire la piu' efficace assistenza sanitaria generica, specialistica, farmaceutica e ospedaliera nei riguardi delle popolazioni colpite nell'ambito di un piano specifico per le (maxi) emergenze sanitarie; g) la organizzazione dei trasporti di emergenza; h) il contributo regionali ai servizi e alle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite; i) il coordinato impiego delle associazioni di volontariato di accertata capacita' e autonomia organizzativa nonche' di adeguata competenza specialistica e professionale; l) l'apporto degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione; m) l'apporto organizzativo delle strutture regionali del Corpo Forestale dello Stato in relazione agli ambiti di collaborazione specificati nella convenzione stipulata con la Regione. 4. I piani regionali di emergenza possono essere oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno annuale; i risultati dell'indagine possono comportare l'aggiornamento delle originarie previsioni. 5. I piani regionali di emergenza e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le emergenze. 6. I provvedimenti della Giunta regionale sono notificati: agli Organi Nazionali e Locali di Protezione Civile, agli Enti ed Aziende Regionali, alle Autonomie Locali, alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritti all'Albo Regionale, a tutte le altre componenti la cui partecipazione sia prevista nei piani regionali d'emergenza.