Art. 13.
                         Piani di emergenza
 
  1.  La Regione, in armonia con i programmi nazionali di soccorso di
cui all'articolo 4, comma 1 della legge 24  febbraio  1992,  n.  225,
provvede  alla  elaborazione  dei  piani  di emergenza nei settori di
competenza  per  fronteggiare,  con  la  massima   tempestivita'   ed
efficienza, gli eventi di cui alla lettera a) del precedente articolo
2,  nonche'  per  assicurare  il concorso regionale nell'attivita' di
soccorso di competenza di organi statali in relazione agli eventi  di
cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo.
  2.   I   piani   regionali   d'emergenza   devono  provvedere  alla
individuazione ed all'organizzazione permanente  dei  mezzi  e  delle
strutture  operative, nonche' ad ogni altra iniziativa necessaria per
interventi di protezione civile, compresi  quelli  di  supporto  agli
Enti  Locali,  assicurando  la compatibilita' ed il coordinamento dei
piani stessi con quelli provinciali  elaborati  dalle  Prefetture  ai
sensi dell'articolo 14 della legge n. 225/92.
  3. I piani regionali, in particolare, devono prevedere:
   a)  le  modalita'  e  le  procedure  per  l'immediata  attivazione
dell'Amministrazione regionale e le strutture regionali di protezione
civile;
   b) l'organizzazione  di  apposite  squadre  di  pronto  intervento
costituite  con  personale  e  mezzi  della  Regione  e degli Enti ed
Aziende dipendenti;
   c) l'addestramento del personale medesimo e i piani operativi  per
il   loro   impiego   anche   nelle   zone   disastrate  garantendosi
l'autosufficienza organizzativa in situazioni di disagio mediante  la
copertura  dei  relativi  oneri e la messa a disposizione di adeguate
scorte, attrezzature e mezzi;
   d)  la  definizione  e  la  standardizzazione  dei  metodi e delle
procedure necessarie per assicurare l'immediata  effettuazione  delle
verifiche di agibilita', vulnerabilita', pericolosita' correlate alle
varie  ipotesi  di  rischio  e la conseguente formulazione delle piu'
idonee prescrizioni al fine di garantire la piu' ampia  tutela  della
pubblica e privata incolumita';
   e)  le modalita' per gli interventi immediati di ripristino, anche
provvisorio,  dei  collegamenti  stradali,  degli  acquedotti,  delle
fognature, degli impianti di depurazione e delle altre opere igienico
sanitarie di competenza regionale;
   f)  le  modalita'  per  la  attivazione  e  la partecipazione alle
attivita' di soccorso delle strutture sanitarie pubbliche  e  private
sia  per  assicurare  le migliori condizioni igienico-sanitarie nelle
zone investite dalla calamita', sia per garantire  la  piu'  efficace
assistenza   sanitaria   generica,   specialistica,   farmaceutica  e
ospedaliera nei riguardi delle popolazioni colpite nell'ambito di  un
piano specifico per le (maxi) emergenze sanitarie;
   g) la organizzazione dei trasporti di emergenza;
   h)  il  contributo regionali ai servizi e alle iniziative di prima
assistenza alle popolazioni colpite;
   i) il coordinato impiego delle  associazioni  di  volontariato  di
accertata  capacita'  e  autonomia  organizzativa nonche' di adeguata
competenza specialistica e professionale;
   l) l'apporto degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione;
   m) l'apporto organizzativo delle  strutture  regionali  del  Corpo
Forestale  dello  Stato  in  relazione  agli ambiti di collaborazione
specificati nella convenzione stipulata con la Regione.
  4. I  piani  regionali  di  emergenza  possono  essere  oggetto  di
revisione   periodica,   con  cadenza  almeno  annuale;  i  risultati
dell'indagine possono  comportare  l'aggiornamento  delle  originarie
previsioni.
  5.  I  piani regionali di emergenza e i relativi aggiornamenti sono
approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato  regionale  per
le emergenze.
  6.  I  provvedimenti  della  Giunta regionale sono notificati: agli
Organi Nazionali e Locali di Protezione Civile, agli Enti ed  Aziende
Regionali,  alle  Autonomie Locali, alle Associazioni di Volontariato
di Protezione Civile iscritti all'Albo Regionale, a  tutte  le  altre
componenti  la  cui  partecipazione  sia prevista nei piani regionali
d'emergenza.