Art. 14.
                     Piani annuali di attuazione
 
  1. I programmi regionali di previsione e prevenzione ed i piani  di
emergenza  di  cui ai precedenti articoli 12 e 13 si attuano mediante
piani annuali, su proposta della struttura  regionale  di  Protezione
Civile, contenenti la individuazione:
   a)  delle  opere, delle iniziative e delle attivita' da realizzare
nell'ambito delle  priorita'  indicate  nei  programmi  regionali  di
previsione e prevenzione e nei piani di emergenza;
   b) del procedimento per l'attuazione degli interventi;
   c) delle fasi di controllo di attuazione degli interventi;
   d)  della spesa relativa alla realizzazione dei singoli interventi
che sara' vincolante ai fini della utilizzazione  dello  stanziamento
previsto dalle relative leggi di bilancio.