Art. 14. Piani annuali di attuazione 1. I programmi regionali di previsione e prevenzione ed i piani di emergenza di cui ai precedenti articoli 12 e 13 si attuano mediante piani annuali, su proposta della struttura regionale di Protezione Civile, contenenti la individuazione: a) delle opere, delle iniziative e delle attivita' da realizzare nell'ambito delle priorita' indicate nei programmi regionali di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza; b) del procedimento per l'attuazione degli interventi; c) delle fasi di controllo di attuazione degli interventi; d) della spesa relativa alla realizzazione dei singoli interventi che sara' vincolante ai fini della utilizzazione dello stanziamento previsto dalle relative leggi di bilancio.