Art. 15.
    Modalita' di predisposizione del piano annuale di attuazione
 
  1.  La  Giunta  regionale,  sulla  base  dei programmi regionali di
previsione,  prevenzione  e  sui  piani  di  emergenza,  di  cui   ai
precedenti  articoli  12  e  13,  adotta,  entro  cinque  mesi  dalla
pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione, la
proposta del primo piano annuale di  attuazione  e  lo  trasmette  al
Consiglio regionale per l'approvazione con atto deliberativo entro 60
giorni;   trascorso   tale   termine   il   piano  sara'  considerato
positivamente approvato.
  2. I piani di attuazione relativi  agli  anni  successivi  dovranno
essere  operanti  entro  il 30 novembre dell'anno precedente a quello
cui si riferiscono. Sono  adottati  dalla  Giunta  regionale  con  le
modalita'  di  cui  al  primo  comma  del  precedente articolo e sono
approvati dal Consiglio regionale nei tempi  stabiliti  dal  presente
comma.