Art. 15. Modalita' di predisposizione del piano annuale di attuazione 1. La Giunta regionale, sulla base dei programmi regionali di previsione, prevenzione e sui piani di emergenza, di cui ai precedenti articoli 12 e 13, adotta, entro cinque mesi dalla pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione, la proposta del primo piano annuale di attuazione e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione con atto deliberativo entro 60 giorni; trascorso tale termine il piano sara' considerato positivamente approvato. 2. I piani di attuazione relativi agli anni successivi dovranno essere operanti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Sono adottati dalla Giunta regionale con le modalita' di cui al primo comma del precedente articolo e sono approvati dal Consiglio regionale nei tempi stabiliti dal presente comma.