Art. 16. Prescrizioni per la pianificazione territoriale 1. I programmi di previsione, anche se limitati a singole zone del territorio regionale, possono contenere prescrizioni e limiti in ordine all'espletamento dell'attivita' di pianificazione territoriale da parte dei Comuni attraverso la espressa individuazione di vincoli di destinazione o di interventi preventivi per eliminare o mitigare gli effetti negativi dei possibili eventi calamitosi. 2. I Comuni interessati devono uniformare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei programmi regionali entro 5 mesi dalla pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. Qualora il Comune non provveda entro tale termine e salvo il caso di proroga concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune medesimo, la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalle vigenti legislazioni in materia urbanistica.