Art. 16.
           Prescrizioni per la pianificazione territoriale
 
  1.  I programmi di previsione, anche se limitati a singole zone del
territorio regionale, possono  contenere  prescrizioni  e  limiti  in
ordine all'espletamento dell'attivita' di pianificazione territoriale
da  parte dei Comuni attraverso la espressa individuazione di vincoli
di destinazione o di interventi preventivi per eliminare  o  mitigare
gli effetti negativi dei possibili eventi calamitosi.
  2.  I  Comuni  interessati  devono  uniformare  i  propri strumenti
urbanistici alle previsioni dei  programmi  regionali  entro  5  mesi
dalla  pubblicazione  del  relativo provvedimento di approvazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
  3. Qualora il Comune non provveda entro tale  termine  e  salvo  il
caso di proroga concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata
del  Comune  medesimo,  la  Giunta  regionale  adotta i provvedimenti
sostitutivi  previsti   dalle   vigenti   legislazioni   in   materia
urbanistica.