Art. 17. Interventi pubblici prioritari 1. I risultati degli studi e delle indagini rivolte all'elaborazione delle mappe dei rischi in base all'accertamento del grado di pericolosita', di vulnerabilita' e d'esposizione dei siti e delle edificazioni nonche' all'individuazione del fabbisogno d'opere e di interventi pubblici di prevenzione, con l'indicazione delle relative scale di priorita', formano oggetto d'espressa ed autonoma approvazione da parte della Giunta regionale. 2. Il relativo provvedimento, che puo' essere riferito anche a singole aree del territorio regionale, e' notificato alle Strutture della Regione, agli Enti non economici da essa dipendenti, alle Amministrazioni comunali e provinciali, alle Comunita' Montane, alle Unita' locali socio-sanitarie. 3. Le strutture, gli Enti e le Amministrazioni indicate nel comma precedente, in sede di elaborazione dei programmi di finanziamento delle opere pubbliche di rispettiva competenza, devono attribuire un valore prioritario alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma 1, dando atto di tale adempimento nell'ambito del provvedimento formale prescritto dai singoli ordinamenti.