Art. 17.
                   Interventi pubblici prioritari
 
  1.   I   risultati   degli   studi   e   delle   indagini   rivolte
all'elaborazione delle mappe dei rischi in base all'accertamento  del
grado  di pericolosita', di vulnerabilita' e d'esposizione dei siti e
delle edificazioni nonche' all'individuazione del fabbisogno  d'opere
e  di  interventi  pubblici  di  prevenzione, con l'indicazione delle
relative scale di priorita', formano oggetto d'espressa  ed  autonoma
approvazione da parte della Giunta regionale.
  2.  Il  relativo  provvedimento,  che  puo' essere riferito anche a
singole aree del territorio regionale, e' notificato  alle  Strutture
della  Regione,  agli  Enti  non  economici  da essa dipendenti, alle
Amministrazioni comunali e provinciali, alle Comunita' Montane,  alle
Unita' locali socio-sanitarie.
  3.  Le  strutture, gli Enti e le Amministrazioni indicate nel comma
precedente, in sede di elaborazione dei  programmi  di  finanziamento
delle  opere pubbliche di rispettiva competenza, devono attribuire un
valore prioritario alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale
ai sensi del precedente comma  1,  dando  atto  di  tale  adempimento
nell'ambito   del   provvedimento   formale  prescritto  dai  singoli
ordinamenti.