Art. 18. Presidente della Giunta regionale 1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, assicura, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, la direzione unitaria delle attivita' di Protezione Civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attivita' delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle altre componenti di Protezione Civile operanti nel territorio regionale. 2. A tali fini: a) esercita, qualora venga autorizzato ai sensi del comma 4, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le funzioni di Commissario delegato; b) provvede, per gli interventi di cui alla lett. b) e c) del precedente articolo 2, ad assicurare il concorso delle strutture e dei mezzi della Regione nelle attivita' di soccorso di competenza degli Organi Statali, in conformita' ai Piani di cui al precedente articolo 13 (Piani di Emergenza Regionali), informando il Prefetto, per gli interventi di sua competenza, ed il ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, ai fini della direzione e del coordinamento di tutte le attivita' concernenti l'emergenza; c) richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui alla lett. c) del precedente articolo 2; d) assicura l'attuazione degli interventi di emergenza di competenza regionale conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 225/92, a mezzo di decreti immediatamente eseguibili anche in piu' soluzioni ed in deroga alle vigenti norme di contabilita'.