Art. 18.
                  Presidente della Giunta regionale
 
  1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato,  assicura,
nel  rispetto  delle  prescrizioni contenute nella presente legge, la
direzione unitaria delle attivita' di Protezione Civile di competenza
regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con  le
attivita'  delle  Amministrazioni  dello  Stato,  delle Province, dei
Comuni e delle altre componenti di  Protezione  Civile  operanti  nel
territorio regionale.
  2. A tali fini:
   a)  esercita,  qualora  venga  autorizzato  ai  sensi del comma 4,
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le funzioni  di
Commissario delegato;
   b)  provvede,  per  gli  interventi  di cui alla lett. b) e c) del
precedente articolo 2, ad assicurare il concorso  delle  strutture  e
dei  mezzi  della  Regione  nelle attivita' di soccorso di competenza
degli Organi Statali, in conformita' ai Piani di  cui  al  precedente
articolo  13  (Piani di Emergenza Regionali), informando il Prefetto,
per  gli  interventi  di  sua  competenza,  ed  il  ministro  per  il
Coordinamento  della Protezione Civile, ai fini della direzione e del
coordinamento di tutte le attivita' concernenti l'emergenza;
   c)  richiede  al  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   la
dichiarazione dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di
cui alla lett. c) del precedente articolo 2;
   d)   assicura   l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza  di
competenza regionale conseguenti alla dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 225/92, a
mezzo di decreti immediatamente eseguibili anche in piu' soluzioni ed
in deroga alle vigenti norme di contabilita'.