Art. 20. Competenze del Servizio di Protezione Civile 1. Il Servizio di "Protezione Civile" svolge, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge tramite i Servizi provinciali, le attivita' di studio, elaborazione, proposizione, indagini e vigilanza necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, la preordinata ed efficiente organizzazione della Regione finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e, in situazioni di emergenza, la direzione unitaria degli interventi e la massima efficacia e tempestivita' degli stessi per la custodia della pubblica e privata incolumita' nonche' dei beni e dell'ambiente naturale. Al Servizio spetta in particolare il compito di raccordo e coordinamento delle suddette attivita'. Cura altresi' la sorveglianza sulle aree di programma di loro competenza in stretta collaborazione sia con il Comitato tecnico sia con il Comitato istituzionale stabiliti dagli articoli 6 e 4 della legge regionale n. 35/96. 2. Oltre ai compiti che svolgono le Sale Operative, in particolare spettano ai Servizi Provinciali di Protezione Civile: a) la predisposizione, per il territorio riguardante la provincia di competenza dei programmi regionali di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza e l'organizzazione degli adempimenti necessari per l'elaborazione e l'aggiornamento periodico degli stessi; b) l'espletamento delle incombenze di carattere tecnico, professionale e organizzativo indispensabile per realizzare l'insieme delle attivita', degli impegni, degli obblighi a carico della Regione espressamente previsti nei programmi e piani; c) predispone le proposte per l'assolvimento degli adempimenti procedurali e organizzativi finalizzati all'acquisizione di mezzi, di beni e attrezzature, la formalizzazione dei contratti e delle convenzioni nonche' l'affidamento di incarichi e di consulenze; d) la predisposizione e la realizzazione delle iniziative per la costante assistenza tecnica e organizzativa necessaria consulenza nei confronti delle Amministrazioni locali e di tutte le altre componenti operanti nel territorio regionale; e) l'organizzazione e gestione di un organico servizio di turni e di reperibilita', lavoro straordinario, servizio mensa o buoni mensa, collegati alla particolare natura di servizio pubblico essenziale riconosciuto dall'articolo 3 dell'allegato A della legge regionale n. 30/1990, ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, che coinvolga tutto il personale dalla I alla VIII qualifica funzionale delle strutture regionali di Protezione Civile e che, limitatamente ai periodi di emergenza, venga estesa alle strutture dei Dipartimenti indicati nel 1 comma del successivo articolo 22, in modo da consentire la tempestiva utilizzazione del personale indispensabile per far fronte alle prime esigenze organizzative connesse con l'emergenza; f) la realizzazione di periodiche iniziative di formazione di informazione, con particolare attenzione alle realta' scolastiche; g) le attivita' di segreteria di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10; h) la collaborazione, con il Servizio Centrale alla predisposizione dei Piani Annuali di Attuazione di cui all'articolo 14; i) gli adempimenti connessi alla partecipazione delle altre strutture regionali di cui al successivo articolo 22; j) l'esplicazione, su indicazione del Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, delle incombenze burocratiche previste dal secondo comma dell'articolo 18; k) l'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui al secondo comma dell'articolo 25; l) esplica le procedure previste dall'articolo 26, su disposizione del Dirigente del Servizio, per l'attivazione della Sala Operativa, del Comitato regionale per le emergenze e del Comitato Tecnico-Scientifico, al verificarsi di un evento calamitoso; m) nei casi di emergenza l'effettuazione delle procedure e l'adozione degli atti previsti; n) la convocazione di periodiche conferenze di servizi con le Amministrazioni provinciali di cui al comma 3 dell'articolo 28; o) la gestione dei nuclei plurifunzionali di protezione civile di cui al successivo articolo 33; p) attuazione delle determinazioni e degli indirizzi assunti dal Comitato Regionale di Protezione Civile ai sensi dell'articolo 35; q) le procedure per il perfezionamento dei contratti urgenti ai sensi dell'articolo 39; r) la valorizzazione ed il sostegno del volontariato, anche attraverso la promozione della sua partecipazione alle attivita' regionali di protezione civile.