Art. 20.
            Competenze del Servizio di Protezione Civile
 
  1.  Il  Servizio  di "Protezione Civile" svolge, nel rispetto delle
prescrizioni della presente legge tramite i Servizi  provinciali,  le
attivita' di studio, elaborazione, proposizione, indagini e vigilanza
necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, la preordinata ed
efficiente    organizzazione    della    Regione    finalizzata    al
soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica  materia  e,
in  situazioni di emergenza, la direzione unitaria degli interventi e
la massima efficacia e tempestivita' degli  stessi  per  la  custodia
della pubblica e privata incolumita' nonche' dei beni e dell'ambiente
naturale.  Al Servizio spetta in particolare il compito di raccordo e
coordinamento delle suddette attivita'. Cura altresi' la sorveglianza
sulle  aree di programma di loro competenza in stretta collaborazione
sia con  il  Comitato  tecnico  sia  con  il  Comitato  istituzionale
stabiliti dagli articoli 6 e 4 della legge regionale n. 35/96.
  2.  Oltre ai compiti che svolgono le Sale Operative, in particolare
spettano ai Servizi Provinciali di Protezione Civile:
   a) la predisposizione, per il territorio riguardante la  provincia
di  competenza  dei programmi regionali di previsione e prevenzione e
dei piani di emergenza e l'organizzazione degli adempimenti necessari
per l'elaborazione e l'aggiornamento periodico degli stessi;
   b)  l'espletamento  delle   incombenze   di   carattere   tecnico,
professionale e organizzativo indispensabile per realizzare l'insieme
delle attivita', degli impegni, degli obblighi a carico della Regione
espressamente previsti nei programmi e piani;
   c)  predispone  le  proposte  per l'assolvimento degli adempimenti
procedurali e organizzativi finalizzati all'acquisizione di mezzi, di
beni  e  attrezzature,  la  formalizzazione  dei  contratti  e  delle
convenzioni nonche' l'affidamento di incarichi e di consulenze;
   d)  la  predisposizione e la realizzazione delle iniziative per la
costante assistenza tecnica e organizzativa necessaria consulenza nei
confronti delle Amministrazioni locali e di tutte le altre componenti
operanti nel territorio regionale;
   e) l'organizzazione e gestione di un organico servizio di turni  e
di reperibilita', lavoro straordinario, servizio mensa o buoni mensa,
collegati  alla  particolare  natura  di servizio pubblico essenziale
riconosciuto dall'articolo 3 dell'allegato A della legge regionale n.
30/1990, ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1988, n.  395,  che  coinvolga
tutto  il  personale  dalla  I  alla  VIII qualifica funzionale delle
strutture regionali di Protezione  Civile  e  che,  limitatamente  ai
periodi  di  emergenza,  venga estesa alle strutture dei Dipartimenti
indicati  nel  1  comma  del  successivo  articolo  22,  in  modo  da
consentire  la  tempestiva utilizzazione del personale indispensabile
per  far  fronte  alle  prime  esigenze  organizzative  connesse  con
l'emergenza;
   f)  la  realizzazione  di  periodiche  iniziative di formazione di
informazione, con particolare attenzione alle realta' scolastiche;
   g) le attivita' di segreteria di cui ai precedenti articoli 8, 9 e
10;
   h)   la   collaborazione,   con   il   Servizio   Centrale    alla
predisposizione  dei  Piani Annuali di Attuazione di cui all'articolo
14;
   i)  gli  adempimenti  connessi  alla  partecipazione  delle  altre
strutture regionali di cui al successivo articolo 22;
   j)  l'esplicazione,  su  indicazione  del  Presidente della Giunta
regionale, o suo delegato, delle incombenze burocratiche previste dal
secondo comma dell'articolo 18;
   k) l'effettuazione degli accertamenti tecnici di  cui  al  secondo
comma dell'articolo 25;
   l) esplica le procedure previste dall'articolo 26, su disposizione
del  Dirigente  del Servizio, per l'attivazione della Sala Operativa,
del  Comitato   regionale   per   le   emergenze   e   del   Comitato
Tecnico-Scientifico, al verificarsi di un evento calamitoso;
   m)  nei  casi  di  emergenza  l'effettuazione  delle  procedure  e
l'adozione degli atti previsti;
   n) la convocazione di periodiche  conferenze  di  servizi  con  le
Amministrazioni provinciali di cui al comma 3 dell'articolo 28;
   o)  la gestione dei nuclei plurifunzionali di protezione civile di
cui al successivo articolo 33;
   p) attuazione delle determinazioni e degli indirizzi  assunti  dal
Comitato Regionale di Protezione Civile ai sensi dell'articolo 35;
   q)  le  procedure  per il perfezionamento dei contratti urgenti ai
sensi dell'articolo 39;
   r) la  valorizzazione  ed  il  sostegno  del  volontariato,  anche
attraverso  la  promozione  della  sua  partecipazione alle attivita'
regionali di protezione civile.