Art. 22.
    Partecipazione delle altre strutture organizzative regionali
                 alle attivita' di Protezione Civile
 
  1. Le strutture organizzative  regionali  che  svolgono  competenze
attinenti  alle  attivita'  di  Protezione  Civile e, in particolare,
quelle specificate al comma 1 dell'articolo 25 della presente  legge,
devono operare in stretto collegamento con il Servizio di "Protezione
Civile"  e  sono  tenute  a  trasmettere  sistematicamente le notizie
relative alle attivita' di propria competenza.
  2. Il Servizio "Protezione Civile" si avvale, in  particolare,  per
le  esigenze tecniche e di vigilanza sul territorio, degli Uffici del
Genio Civile  nonche'  degli  Uffici  degli  Ispettorati  provinciali
dell'Agricoltura  e  degli Uffici agricoli di zona. Lo stesso Settore
puo'  inoltre  avvalersi,  ove  necessario  delle   altre   strutture
regionali e di quelle degli Enti e Aziende dipendenti dalla Regione.
  3.  Le  forme di collaborazione previste dai commi precedenti, sono
disciplinate nell'ambito dei piani regionali  d'emergenza.  Direttive
nella  specifica materia possono essere emanate, in via provvisoria o
in condizioni di necessita', dal Presidente della Giunta regionale.
  4. A seguito del verificarsi di uno stato di calamita' che comporti
l'attivazione del Comitato operativo regionale di cui  ai  precedenti
articoli  10  e  11,  le strutture indicate nel comma 2 svolgono, con
carattere  prioritario,  le  attribuzioni   specificate   nel   piano
regionale  per  l'emergenza  attraverso  la mobilitazione di tutto il
personale assegnato e nel rispetto degli indirizzi e delle  priorita'
comunicate  dal  Presidente  della Giunta regionale o per sua delega,
dal Dirigente del Servizio "Protezione Civile".
  5.  Qualora  la  eccezionalita'  dell'evento  calamitoso lo dovesse
richiedere, il Presidente della Giunta regionale puo'  disporre,  con
provvedimenti immediatamente esecutivi, la temporanea assegnazione di
altro personale, idoneo per i compiti da svolgere, sia al Servizio di
protezione  civile  sia  alle  strutture decentrate piu' direttamente
interessate all'evento.
  6. Le maggiori prestazioni di lavoro eventualmente  necessarie  per
far  fronte agli adempimenti conseguenti all'accertamento di un grave
stato di calamita' sono autorizzate, su proposta  dei  Dirigenti  dei
Servizi  di  Protezione Civile, dal Presidente della Giunta regionale
anche in deroga alla vigente  disciplina  in  materia.  Nell'atto  di
autorizzazione  vengono  specificati  i dipendenti interessati per il
periodo temporale di validita'.