Art. 22. Partecipazione delle altre strutture organizzative regionali alle attivita' di Protezione Civile 1. Le strutture organizzative regionali che svolgono competenze attinenti alle attivita' di Protezione Civile e, in particolare, quelle specificate al comma 1 dell'articolo 25 della presente legge, devono operare in stretto collegamento con il Servizio di "Protezione Civile" e sono tenute a trasmettere sistematicamente le notizie relative alle attivita' di propria competenza. 2. Il Servizio "Protezione Civile" si avvale, in particolare, per le esigenze tecniche e di vigilanza sul territorio, degli Uffici del Genio Civile nonche' degli Uffici degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura e degli Uffici agricoli di zona. Lo stesso Settore puo' inoltre avvalersi, ove necessario delle altre strutture regionali e di quelle degli Enti e Aziende dipendenti dalla Regione. 3. Le forme di collaborazione previste dai commi precedenti, sono disciplinate nell'ambito dei piani regionali d'emergenza. Direttive nella specifica materia possono essere emanate, in via provvisoria o in condizioni di necessita', dal Presidente della Giunta regionale. 4. A seguito del verificarsi di uno stato di calamita' che comporti l'attivazione del Comitato operativo regionale di cui ai precedenti articoli 10 e 11, le strutture indicate nel comma 2 svolgono, con carattere prioritario, le attribuzioni specificate nel piano regionale per l'emergenza attraverso la mobilitazione di tutto il personale assegnato e nel rispetto degli indirizzi e delle priorita' comunicate dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega, dal Dirigente del Servizio "Protezione Civile". 5. Qualora la eccezionalita' dell'evento calamitoso lo dovesse richiedere, il Presidente della Giunta regionale puo' disporre, con provvedimenti immediatamente esecutivi, la temporanea assegnazione di altro personale, idoneo per i compiti da svolgere, sia al Servizio di protezione civile sia alle strutture decentrate piu' direttamente interessate all'evento. 6. Le maggiori prestazioni di lavoro eventualmente necessarie per far fronte agli adempimenti conseguenti all'accertamento di un grave stato di calamita' sono autorizzate, su proposta dei Dirigenti dei Servizi di Protezione Civile, dal Presidente della Giunta regionale anche in deroga alla vigente disciplina in materia. Nell'atto di autorizzazione vengono specificati i dipendenti interessati per il periodo temporale di validita'.