Art. 23.
                             Convenzioni
 
  1. La Regione, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 4 della
legge n. 225/92,  per  far  fronte  ai  piu'  complessi  problemi  di
carattere  tecnico-scientifico attinenti a ricerche, indagini e studi
interessanti  le  attivita'  previste  nei  programmi  regionali   di
previsione,  prevenzione  e  nei  piani di emergenza, puo' avvalersi,
mediante apposite convenzioni, di Istituti Universitari e di ricerca,
di organi tecnici dello Stato, di Aziende  pubbliche  e  private,  di
Istituzioni   scientifiche  e  di  progettazione  sia  nazionali  che
internazionali, di tecnici professionisti di qualificata e comprovata
esperienza.
  2. Possono essere, altresi', stipulate convenzioni  con  aziende  e
imprese  pubbliche  e private al fine di assicurare, su richiesta del
Presidente della Giunta regionale o, se delegato, del Dirigente della
Protezione Civile, la  tempestiva  esecuzione  dei  lavori  di  somma
urgenza,   nonche',   la   pronta   disponibilita'   di   particolari
attrezzature,  veicoli,  macchinari  e  personale  specializzato   da
utilizzare  nelle  fasi  operative  di  emergenza  a  supporto  delle
strutture regionali di Protezione Civile.
  3. Le convenzioni sono  approvate  dalla  Giunta  regionale  previo
parere favorevole del Comitato Regionale di Protezione Civile.