Art. 23. Convenzioni 1. La Regione, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 225/92, per far fronte ai piu' complessi problemi di carattere tecnico-scientifico attinenti a ricerche, indagini e studi interessanti le attivita' previste nei programmi regionali di previsione, prevenzione e nei piani di emergenza, puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, di Istituti Universitari e di ricerca, di organi tecnici dello Stato, di Aziende pubbliche e private, di Istituzioni scientifiche e di progettazione sia nazionali che internazionali, di tecnici professionisti di qualificata e comprovata esperienza. 2. Possono essere, altresi', stipulate convenzioni con aziende e imprese pubbliche e private al fine di assicurare, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o, se delegato, del Dirigente della Protezione Civile, la tempestiva esecuzione dei lavori di somma urgenza, nonche', la pronta disponibilita' di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di emergenza a supporto delle strutture regionali di Protezione Civile. 3. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale previo parere favorevole del Comitato Regionale di Protezione Civile.