Art. 24. Piccoli interventi a carattere preventivo 1. Al fine di evitare il concretizzarsi di condizioni riconosciute di pericolo incombente e imminente, in connessione a situazioni di dissesto idrogeologico o ad altre cause naturali, sono realizzati piccoli interventi a carattere preventivo mediante conferimento d'apposito incarico ad impresa specializzata e nel limite di spesa annua pari a lire 200 milioni, con appositi singoli interventi non superiori a 50 milioni. 2. Il riconoscimento della condizione della pericolosita' e' effettuato con apposito sopralluogo da parte dei tecnici delle strutture regionali di protezione civile e/o dall'Ufficio del Genio Civile della provincia ove si verifica l'evento calamitoso. 3. Il Dirigente del Servizio Protezione Civile adotta, di volta in volta, gli atti particolari necessari alla realizzazione degli interventi occorrenti purche' compresi nell'ambito del contratto generale stipulato con l'impresa aggiudicataria.