Art. 24.
              Piccoli interventi a carattere preventivo
 
  1.  Al fine di evitare il concretizzarsi di condizioni riconosciute
di pericolo incombente e imminente, in connessione  a  situazioni  di
dissesto  idrogeologico  o  ad  altre cause naturali, sono realizzati
piccoli  interventi  a  carattere  preventivo  mediante  conferimento
d'apposito  incarico  ad  impresa specializzata e nel limite di spesa
annua pari a lire 200 milioni, con appositi  singoli  interventi  non
superiori a 50 milioni.
  2.  Il  riconoscimento  della  condizione  della  pericolosita'  e'
effettuato con  apposito  sopralluogo  da  parte  dei  tecnici  delle
strutture  regionali  di protezione civile e/o dall'Ufficio del Genio
Civile della provincia ove si verifica l'evento calamitoso.
  3. Il Dirigente del Servizio Protezione Civile adotta, di volta  in
volta,  gli  atti  particolari  necessari  alla  realizzazione  degli
interventi occorrenti  purche'  compresi  nell'ambito  del  contratto
generale stipulato con l'impresa aggiudicataria.