Art. 25.
                Accertamento situazione di emergenza
 
  1.  Al  verificarsi  di  un'emergenza  nell'ambito  del  territorio
comunale  il  Sindaco  ne  informa  immediatamente  il  Servizio   di
Protezione Civile regionale territorialmente competente, che provvede
ad informare il Presidente della Giunta regionale tramite il Servizio
"Protezione  Civile" a norma del comma 3 dell'articolo 15 della legge
n. 225/1992; il predetto servizio  tramite  le  strutture  decentrate
piu'  vicine  al  luogo dell'accaduto, provvede ad acquisire con ogni
mezzo idoneo e con la massima tempestivita', ogni informazione  utile
per  una  prima  valutazione  della natura e dell'entita' dell'evento
calamitoso.
  2.  Il  Servizio  Protezione  Civile  assicura,   in   ogni   caso,
l'effettuazione  degli  opportuni  accertamenti e sopralluoghi quando
venga comunque a conoscenza  di  situazioni  suscettibili  di  essere
qualificate  come  emergenze in atto o potenziali, per i quali dovra'
essere previsto nelle risorse  economiche  assegnate  alle  strutture
regionali  di  Protezione  Civile  un  adeguato  stanziamento  per la
copertura  delle  spese  connesse  alle  trasferte   occorrenti   per
l'espletamento delle attivita' di cui sopra.
  3.  Per  le attivita' di cui ai precedenti commi 1 e 2 il Dirigente
del Servizio "Protezione Civile" e' autorizzato  ad  avvalersi  della
collaborazione  dei  Servizi regionali dei Dipartimenti Agricoltura -
Foreste e Forestazione, Sanita' - Urbanistica - Ambiente - Trasporti,
localizzati nell'area dove si verifica la calamita' naturale.