Art. 25. Accertamento situazione di emergenza 1. Al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco ne informa immediatamente il Servizio di Protezione Civile regionale territorialmente competente, che provvede ad informare il Presidente della Giunta regionale tramite il Servizio "Protezione Civile" a norma del comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 225/1992; il predetto servizio tramite le strutture decentrate piu' vicine al luogo dell'accaduto, provvede ad acquisire con ogni mezzo idoneo e con la massima tempestivita', ogni informazione utile per una prima valutazione della natura e dell'entita' dell'evento calamitoso. 2. Il Servizio Protezione Civile assicura, in ogni caso, l'effettuazione degli opportuni accertamenti e sopralluoghi quando venga comunque a conoscenza di situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali, per i quali dovra' essere previsto nelle risorse economiche assegnate alle strutture regionali di Protezione Civile un adeguato stanziamento per la copertura delle spese connesse alle trasferte occorrenti per l'espletamento delle attivita' di cui sopra. 3. Per le attivita' di cui ai precedenti commi 1 e 2 il Dirigente del Servizio "Protezione Civile" e' autorizzato ad avvalersi della collaborazione dei Servizi regionali dei Dipartimenti Agricoltura - Foreste e Forestazione, Sanita' - Urbanistica - Ambiente - Trasporti, localizzati nell'area dove si verifica la calamita' naturale.