Art. 26.
              Attivazione delle procedure di emergenza
 
  1.  Sulla  base  delle  risultanze   degli   accertamenti   e   dei
sopralluoghi  di  cui  al  precedente articolo 25, il Dirigente della
Protezione Civile provvede ad informare immediatamente il  Presidente
della  Giunta  regionale,  fornendo le valutazioni tecniche in ordine
all'evento segnalato  e  suggerendo  le  piu'  idonee  iniziative  da
intraprendere nell'ambito delle competenze regionali.
  2.  Quando  l'evento  calamitoso sia riconducibile al caso previsto
dalla lett. a) del precedente articolo 2, il Presidente della  Giunta
regionale   assume  il  coordinamento  delle  attivita'  dei  diversi
Dipartimenti  Regionali   nonche'   la   direzione   unitaria   degli
interventi.
  3.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale,  qualora  ravvisi che
l'evento calamitoso,  per  intensita'  ed  estensione,  debba  essere
fronteggiato  con mezzi e poteri straordinari ai sensi della lett. c)
del citato articolo 2 assume le iniziative  intese  a  promuovere  la
dichiarazione   dello   stato   di   emergenza  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 5 della stessa legge n. 225/92.
  4.  Il Presidente della Giunta regionale quando l'evento calamitoso
sia  riconducibile  alle  ipotesi  individuate  dalla  lett.  b)  del
ripetuto  articolo  2  e sia richiesto il concorso della Regione alle
attivita' di Protezione Civile, assicura la immediata  disponibilita'
delle  strutture  organizzative  e  dei mezzi regionali, assumendo la
direzione unitaria degli interventi di competenza  regionale  secondo
le disposizioni delle Autorita' Statali competenti.