Art. 26. Attivazione delle procedure di emergenza 1. Sulla base delle risultanze degli accertamenti e dei sopralluoghi di cui al precedente articolo 25, il Dirigente della Protezione Civile provvede ad informare immediatamente il Presidente della Giunta regionale, fornendo le valutazioni tecniche in ordine all'evento segnalato e suggerendo le piu' idonee iniziative da intraprendere nell'ambito delle competenze regionali. 2. Quando l'evento calamitoso sia riconducibile al caso previsto dalla lett. a) del precedente articolo 2, il Presidente della Giunta regionale assume il coordinamento delle attivita' dei diversi Dipartimenti Regionali nonche' la direzione unitaria degli interventi. 3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che l'evento calamitoso, per intensita' ed estensione, debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari ai sensi della lett. c) del citato articolo 2 assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della stessa legge n. 225/92. 4. Il Presidente della Giunta regionale quando l'evento calamitoso sia riconducibile alle ipotesi individuate dalla lett. b) del ripetuto articolo 2 e sia richiesto il concorso della Regione alle attivita' di Protezione Civile, assicura la immediata disponibilita' delle strutture organizzative e dei mezzi regionali, assumendo la direzione unitaria degli interventi di competenza regionale secondo le disposizioni delle Autorita' Statali competenti.