Art. 27.
                 Rilevazioni sistematiche dei danni
 
  1. Nei casi di eventi calamitosi di notevole ampiezza e intensita',
il  Servizio  per  la  Protezione  Civile,  tramite  le sue strutture
decentrate presenti nelle zone dove si verifica l'emergenza, assicura
il coordinamento e la direzione  tecnica  unitaria  delle  iniziative
volte  alla  rilevazione  ed  alla  valutazione sistematica dei danni
intervenuti  a  livello  comunale  con  particolare  riferimento   ai
seguenti settori:
   a) opere, beni e servizi pubblici di competenza statale, regionale
o degli Enti locali;
   b) strutture e coltivazioni agricole;
   c)  attivita'  produttive:  industriali, artigianali, commerciali,
turistiche e della pesca;
   d) altri beni privati.
  2. A tal fine il Dirigente del Servizio "Protezione Civile" assume,
con carattere  di  gradualita',  una  delle  seguenti  iniziative  in
relazione alla rilevanza e all'ampiezza del fenomeno calamitoso:
   a)  provvede  direttamente  con il personale tecnico ed operativo,
del Servizio tramite le strutture  provinciali  presenti  nelle  zone
dove si verifica l'emergenza;
   b)   dispone  il  coordinato  utilizzo  delle  strutture  tecniche
decentrate dei Servizi dei  Dipartimenti:  Agricoltura  -  Foreste  e
Forestazione,  Sanita',  Urbanistica  Ambiente  -  Trasporti. Possono
essere, altresi', utilizzate le strutture tecniche degli Enti e delle
Aziende regionali, in conformita' alle previsioni del piano regionale
di emergenze;
   c)  richiede  la  collaborazione  delle  Amministrazioni  comunali
interessate  per  una ricognizione capillare dei danni nei rispettivi
territori.
   3. Alle attivita' di  accertamento  e  valutazione  partecipano  i
Servizi  Tecnici  delle Amministrazioni Provinciali e delle Comunita'
Montane secondo modalita' preventivamente concordate.
  4. Qualora le condizioni  obiettive  lo  dovessero  richiedere,  il
Dirigente della Protezione Civile puo' avvalersi della collaborazione
di  professionisti  esterni,  nel  rispetto della disciplina prevista
nell'apposita  convenzione,  stipulata  con   i   competenti   ordini
professionali.
  5.  La  stima  dei  danni  rilevati,  con  il  parere  tecnico  dei
competenti Servizi decentrati, regionali, e' messa  immediatamente  a
disposizione dei competenti organi statali.