Art. 27. Rilevazioni sistematiche dei danni 1. Nei casi di eventi calamitosi di notevole ampiezza e intensita', il Servizio per la Protezione Civile, tramite le sue strutture decentrate presenti nelle zone dove si verifica l'emergenza, assicura il coordinamento e la direzione tecnica unitaria delle iniziative volte alla rilevazione ed alla valutazione sistematica dei danni intervenuti a livello comunale con particolare riferimento ai seguenti settori: a) opere, beni e servizi pubblici di competenza statale, regionale o degli Enti locali; b) strutture e coltivazioni agricole; c) attivita' produttive: industriali, artigianali, commerciali, turistiche e della pesca; d) altri beni privati. 2. A tal fine il Dirigente del Servizio "Protezione Civile" assume, con carattere di gradualita', una delle seguenti iniziative in relazione alla rilevanza e all'ampiezza del fenomeno calamitoso: a) provvede direttamente con il personale tecnico ed operativo, del Servizio tramite le strutture provinciali presenti nelle zone dove si verifica l'emergenza; b) dispone il coordinato utilizzo delle strutture tecniche decentrate dei Servizi dei Dipartimenti: Agricoltura - Foreste e Forestazione, Sanita', Urbanistica Ambiente - Trasporti. Possono essere, altresi', utilizzate le strutture tecniche degli Enti e delle Aziende regionali, in conformita' alle previsioni del piano regionale di emergenze; c) richiede la collaborazione delle Amministrazioni comunali interessate per una ricognizione capillare dei danni nei rispettivi territori. 3. Alle attivita' di accertamento e valutazione partecipano i Servizi Tecnici delle Amministrazioni Provinciali e delle Comunita' Montane secondo modalita' preventivamente concordate. 4. Qualora le condizioni obiettive lo dovessero richiedere, il Dirigente della Protezione Civile puo' avvalersi della collaborazione di professionisti esterni, nel rispetto della disciplina prevista nell'apposita convenzione, stipulata con i competenti ordini professionali. 5. La stima dei danni rilevati, con il parere tecnico dei competenti Servizi decentrati, regionali, e' messa immediatamente a disposizione dei competenti organi statali.