Art. 28.
                      Concorso delle Provincie
 
  1.  Le Province concorrono all'organizzazione e realizzazione delle
attivita' di  Protezione  Civile  di  competenza  della  Regione  nel
rispetto  della  disciplina stabilita dall'articolo 13 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
  2. Per tali finalita' le Province  assicurano  lo  svolgimento  dei
seguenti compiti:
   a)  rilevazione,  raccolta,  elaborazione e aggiornamento dei dati
relativi a  ciascuna  ipotesi  di  rischio  presente  nel  territorio
provinciale  predisponendo  una "carta dei rischi", avvalendosi della
collaborazione dei Comuni compresi nel territorio  di  competenza;  i
dati  disponibili  vengono  messi  tempestivamente a disposizione del
Presidente della Giunta regionale  e  delle  strutture  regionali  di
Protezione Civile fornendo in particolare alle strutture decentrate a
livello   provinciale   tutte   le   informazioni   ed   ogni   altra
documentazione attinenti i dati raccolti in vista dell'elaborazione e
dell'aggiornamento  dei  programmi  regionali  di  previsione  e   di
prevenzione e dei piani di emergenza;
   b)  predisposizione  di  programmi  provinciali di previsione e di
prevenzione in armonia con i programmi nazionali e regionali;
   c) realizzazione delle iniziative e degli adempimenti previsti nel
programma provinciale di cui alla lett. b) sulla base  di  preventive
intese  con  la  Regione  per  il  coordinamento  delle  attivita' di
rispettiva competenza;
   d)  organizzazione  e   riqualificazione   dei   servizi   tecnici
provinciali   finalizzata   anche   all'eventuale  utilizzazione  per
accertamenti, verifiche e controlli sul territorio,  a  sostegno  dei
servizi tecnici regionali, in relazione alle esigenze derivanti dalle
diverse ipotesi di rischio potenziali e della situazione di emergenza
venutasi a creare a seguito di un evento calamitoso.
  3.  La  Regione  favorisce  il  piu'  efficace  coordinamento delle
iniziative in  materia  di  Protezione  Civile  anche  attraverso  la
stipula  di  specifiche  convenzioni  con le Province, ad aggiornarsi
periodicamente anche mediante conferenze di Servizio, per definire  i
contenuti  dei reciproci impegni per standardizzare la partecipazione
e la collaborazione delle rispettive strutture, avuto  riguardo  alle
disposizioni  di  cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990,
n. 142.