Art. 28. Concorso delle Provincie 1. Le Province concorrono all'organizzazione e realizzazione delle attivita' di Protezione Civile di competenza della Regione nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 2. Per tali finalita' le Province assicurano lo svolgimento dei seguenti compiti: a) rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati relativi a ciascuna ipotesi di rischio presente nel territorio provinciale predisponendo una "carta dei rischi", avvalendosi della collaborazione dei Comuni compresi nel territorio di competenza; i dati disponibili vengono messi tempestivamente a disposizione del Presidente della Giunta regionale e delle strutture regionali di Protezione Civile fornendo in particolare alle strutture decentrate a livello provinciale tutte le informazioni ed ogni altra documentazione attinenti i dati raccolti in vista dell'elaborazione e dell'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e di prevenzione e dei piani di emergenza; b) predisposizione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione in armonia con i programmi nazionali e regionali; c) realizzazione delle iniziative e degli adempimenti previsti nel programma provinciale di cui alla lett. b) sulla base di preventive intese con la Regione per il coordinamento delle attivita' di rispettiva competenza; d) organizzazione e riqualificazione dei servizi tecnici provinciali finalizzata anche all'eventuale utilizzazione per accertamenti, verifiche e controlli sul territorio, a sostegno dei servizi tecnici regionali, in relazione alle esigenze derivanti dalle diverse ipotesi di rischio potenziali e della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito di un evento calamitoso. 3. La Regione favorisce il piu' efficace coordinamento delle iniziative in materia di Protezione Civile anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con le Province, ad aggiornarsi periodicamente anche mediante conferenze di Servizio, per definire i contenuti dei reciproci impegni per standardizzare la partecipazione e la collaborazione delle rispettive strutture, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.