Art. 29.
                         Concorso dei Comuni
 
  1. La Regione promuove il concorso dei  Comuni  alla  realizzazione
delle attivita' di Protezione Civile di propria competenza favorendo,
anche mediante la stipula di convenzioni, lo svolgimento dei seguenti
compiti:
   a)   la   raccolta   dei  dati  utili  per  la  predisposizione  e
l'aggiornamento dei piani regionali e  provinciali  di  previsione  e
prevenzione  e  dei  Piani regionali di emergenza, fornendo tali dati
alla Struttura regionale di Protezione civile;
   b) collaborazione con  le  province  nella  predisposizione  della
"carta dei rischi", provvedendo a:
    segnalare le fattispecie a rischio presenti sul territorio;
    fornire   per   ciascuna   di   esse   una  dettagliata  analisi,
accompagnata    dai     dati     cartografici     ed     informazioni
tecnico-amministrative;
    avanzare   sul   piano  tecnico  eventuali  proposte  volte  alla
eliminazione o al contenimento dei fattori di rischio;
   c)  collaborazione  delle  competenti  strutture  organizzative  e
tecniche  alla  attuazione  degli  interventi  previsti  nei predetti
piani;
   d)  l'approntamento  dei  mezzi  e   delle   strutture   operative
necessarie  agli  interventi  di  Protezione  Civile, con particolare
riguardo alle misure di emergenza.