Art. 29. Concorso dei Comuni 1. La Regione promuove il concorso dei Comuni alla realizzazione delle attivita' di Protezione Civile di propria competenza favorendo, anche mediante la stipula di convenzioni, lo svolgimento dei seguenti compiti: a) la raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione e dei Piani regionali di emergenza, fornendo tali dati alla Struttura regionale di Protezione civile; b) collaborazione con le province nella predisposizione della "carta dei rischi", provvedendo a: segnalare le fattispecie a rischio presenti sul territorio; fornire per ciascuna di esse una dettagliata analisi, accompagnata dai dati cartografici ed informazioni tecnico-amministrative; avanzare sul piano tecnico eventuali proposte volte alla eliminazione o al contenimento dei fattori di rischio; c) collaborazione delle competenti strutture organizzative e tecniche alla attuazione degli interventi previsti nei predetti piani; d) l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di Protezione Civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza.