Art. 3.
              Attivita' e compiti di protezione civile
 
  1. Sono attivita' di Protezione Civile quelle volte alla previsione
e  prevenzione  delle  varie situazioni di rischio, al soccorso delle
popolazioni  sinistrate  ed  ogni  altra  attivita'   necessaria   ed
indifferibile  diretta a superare l'emergenza connessa agli aventi di
cui all'articolo 2.
  2. La previsione consiste nelle attivita' dirette  allo  studio  ed
alla  determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, che possono
ingenerare  le  diverse  situazioni   di   rischio,   nonche'   nella
individuazione delle zone del territorio ad esse soggette.
  3.  La  prevenzione consiste nelle attivita' di intervento volte ad
evitare o quanto meno  ridurre  al  minimo  la  possibilita'  che  si
verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche
sulla base delle conoscenze acquisite con le attivita' di previsione.
  4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad
assicurare  alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo
2 ogni forma di prima assistenza.
  5.    Il    superamento    dell'emergenza    consiste    unicamente
nell'attuazione  coordinata  con gli organi istituzionali competenti,
delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere  gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
  6. Le attivita' di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto
compatibili,  con  le  necessita'  imposte  dalle  emergenze,  con  i
programmi di tutela e risanamento del territorio.
  7. Sensibilizzare le popolazioni sulle tematiche  della  protezione
civile  allo  scopo  di rendere operante l'adempimento da parte della
collettivita'  degli  inderogabili  doveri  di  solidarieta'   umana,
realizzando  attivita' di formazione ed informazione per produrre una
nuova cultura in tal senso.
  8. Favorire le Associazioni e gli organismi di  volontariato  quale
espressione  di impegno sociale in linea con la legge 11 agosto 1991,
n. 266.
  9. La Regione assicura la costante e tempestiva  informazione  alle
autorita'  statali  preposte  alle  attivita'  di protezione civile e
collabora con essa nelle forme e nei modi  previsti  dalla  normativa
vigente e dalla presente legge.