Art. 30.
                  Concorso delle Comunita' Montane
 
  1.  Le  Comunita'  Montane   concorrono   alla   organizzazione   e
realizzazione  delle  attivita'  di  Protezione  Civile di competenza
della  Regione  secondo  le  indicazioni  contenute   nei   programmi
regionali di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  precedente  comma  deve essere
valorizzato,  in  particolare,  il   contributo   anche   tecnico   e
organizzativo  delle  Comunita'  Montane  rivolto  alle  attivita' di
indagine, di vigilanza e di allertamento correlate ai rischi.