Art. 30. Concorso delle Comunita' Montane 1. Le Comunita' Montane concorrono alla organizzazione e realizzazione delle attivita' di Protezione Civile di competenza della Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi regionali di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza. 2. Per le finalita' di cui al precedente comma deve essere valorizzato, in particolare, il contributo anche tecnico e organizzativo delle Comunita' Montane rivolto alle attivita' di indagine, di vigilanza e di allertamento correlate ai rischi.