Art. 31. Concorso delle Unita' Locali Socio-Sanitarie 1. Le strutture del Servizio Sanitario regionale concorrono alla realizzazione delle attivita' di protezione civile della Regione, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano sanitario regionale, mediante la predisposizione di servizi di pronto soccorso e di trasporto d'urgenza, l'organizzazione in emergenza di servizi di assistenza generica e specialistica, la partecipazione alle attivita' di soccorso alle popolazioni colpite da calamita' con propri nuclei operativi, la partecipazione alle iniziative rivolte ad una corretta informazione delle popolazioni in tema di rischi ambientali e sanitari. 2. Il concorso delle ULSS viene coordinato attraverso l'elaborazione di un piano regionale per le maxi emergenze sanitarie e di specifici piani per le emergenze intraospedaliere, nel rispetto degli indirizzi formulati a livello nazionale nella specifica materia.