Art. 31.
            Concorso delle Unita' Locali Socio-Sanitarie
 
  1. Le strutture del Servizio Sanitario  regionale  concorrono  alla
realizzazione delle attivita' di protezione civile della Regione, nel
rispetto  degli  indirizzi  contenuti  nel Piano sanitario regionale,
mediante la predisposizione  di  servizi  di  pronto  soccorso  e  di
trasporto  d'urgenza,  l'organizzazione  in  emergenza  di servizi di
assistenza generica e specialistica, la partecipazione alle attivita'
di soccorso alle popolazioni colpite da calamita' con  propri  nuclei
operativi,  la partecipazione alle iniziative rivolte ad una corretta
informazione  delle  popolazioni  in  tema  di  rischi  ambientali  e
sanitari.
  2.   Il   concorso   delle   ULSS   viene   coordinato   attraverso
l'elaborazione di un piano regionale per le maxi emergenze  sanitarie
e  di specifici piani per le emergenze intraospedaliere, nel rispetto
degli  indirizzi  formulati  a  livello  nazionale  nella   specifica
materia.