Art. 32.
         Concorso del Corpo Forestale dello Stato e dei VVFF
 
  1. Le strutture del Corpo Forestale e dei VVFF dello Stato operanti
nel   territorio   regionale,  concorrono  alla  realizzazione  delle
attivita'  regionali  di  protezione  civile   secondo   il   proprio
ordinamento  e  nell'ambito  degli  impegni  derivanti  da  eventuali
convenzioni stipulate con la Regione che, a tal fine, possono  essere
opportunamente aggiornate ed integrate.
  2.  La  Giunta  regionale  puo'  autorizzare  le predette strutture
all'espletamento  delle  procedure  amministrative  e   organizzative
necessarie all'acquisizione dei mezzi, dei beni, e delle attrezzature
destinate  al  miglioramento  delle potenzialita' operative del Corpo
Forestale dello Stato.