Art. 32. Concorso del Corpo Forestale dello Stato e dei VVFF 1. Le strutture del Corpo Forestale e dei VVFF dello Stato operanti nel territorio regionale, concorrono alla realizzazione delle attivita' regionali di protezione civile secondo il proprio ordinamento e nell'ambito degli impegni derivanti da eventuali convenzioni stipulate con la Regione che, a tal fine, possono essere opportunamente aggiornate ed integrate. 2. La Giunta regionale puo' autorizzare le predette strutture all'espletamento delle procedure amministrative e organizzative necessarie all'acquisizione dei mezzi, dei beni, e delle attrezzature destinate al miglioramento delle potenzialita' operative del Corpo Forestale dello Stato.